Quanto detto circa il ricorso ai normali mezzi di interpretazione vale anche per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali (es. Carta delle Nazioni Unite, trattati istitutivi delle ComunitĂ europee). Nessuno disconosce tale utilizzo, ma da piĂą parti si tenta di ricostruire regole particolari, dal momento che tali accordi non andrebbero riguardati esclusivamente come trattati quanto piuttosto come costituzioni.
La Corte internazionale di Giustizia si è posta per questa strada quando ha fatto uso della teoria dei poteri impliciti, in base alla quale ogni organo disporrebbe non solo dei poteri espressamente attribuitigli dalle norme costituzionali, ma anche di tutti i poteri necessari per l’esercizio dei poteri espressi. Tale teoria dei poteri impliciti si colloca all’estremo opposto rispetto alla vecchia tendenza all’interpretazione restrittiva dei trattati internazionali in quanto strumenti limitativi della sovranità degli Stati. Essa, tuttavia, può essere utilizzata qualora resti nei limiti di un’interpretazione estensiva o analogica: dilatarla oltre misura, infatti, è cosa non solo poco giustificabile ma anche suscettibile di risultare controproducente dal punto di vista politico, potendo suscitare reazioni ed opposizioni da parte degli Stati membri delle organizzazioni i cui poteri di desidera rafforzare