Per quanto riguarda le iniziative internazionali dirette a promuovere la tutela della dignità umana, l’azione dei Governi in questo settore si è tradotta – oltre che in atti molto importanti dal punto di vista politico ma senza, o con scarso, valore giuridico, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 o l’Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa o la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – nella conclusione di numerose convenzioni.

Per limitarci alle principali, ricordiamo: su scala regionale, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione interamericana sui diritti umani e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; su scala universale, i due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali.

Tutte queste convenzioni, oltre ad istituire degli organi destinati a vegliare sulla loro osservanza, contengono un catalogo dei diritti umani, catalogo che spesso risulta assai più dettagliato ed avanzato di quello che normalmente le Costituzioni prevedono.

A differenza delle convenzioni, le quali contengono cataloghi assai dettagliati, il diritto consuetudinario si limita alla protezione di un nucleo fondamentale ed irrinunciabile di diritti umani: trattasi del divieto delle gross violations, ossia delle violazioni gravi e generalizzate di tali diritti, categoria cui si è soliti riportare quelle pratiche di governo particolarmente disumane ed efferate, come l’apartheid, la tortura, i trattamenti disumani e degradanti, le espulsioni collettive ed il forzato abbandono del proprio ambiente di vita (come nel caso della c.d. pulizia etnica), la sparizione dei prigionieri politici, e simili.

Nonostante le tante dichiarazioni e norme che le condannano, le gross violations continuano purtroppo ad essere praticate: quelle ricorrenti su larga scala sono soprattutto la tortura ed i trattamenti disumani e degradanti.

L’obbligo degli Stati di rispettare i diritti umani è fondamentalmente un obbligo negativo, o di astensione; ma il rispetto dei diritti umani costituisce anche l’oggetto di un obbligo positivo o di protezione: lo Stato deve vegliare affinché violazioni dei diritti umani non siano commesse da individui che comunque si trovino sul suo territorio (o in altri ambiti sottoposti alla sua giurisdizione, ad es. sulle navi battenti la sua bandiera).

Alla materia dei diritti umani si applica la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni: la violazione delle norme consuetudinarie sui diritti umani non può dirsi consumata, o comunque non può farsi valere sul piano internazionale, finché esistono nell’ordinamento dello Stato offensore rimedi adeguati ed effettivi per eliminare l’azione illecita o per fornire all’individuo offeso una congrua riparazione.

L’attribuzione della cittadinanza all’individuo

Si è andato progressivamente erodendo il c.d. dominio riservato o competenza interna (domain reservé, domestic jurisdiction) dello Stato, espressione con cui si intende indicare le materie delle quali il diritto internazionale sia consuetudinario che pattizio si disinteressa e rispetto alle quali lo Stato è conseguentemente libero da obblighi.

La nozione di domestic jurisdiction può essere ancora usata con riguardo al diritto consuetudinario, mentre ha perso il suo significato, dato il gran numero di convenzioni che legano lo Stato, per quanto concerne il diritto convenzionale.

La stessa libertà dello Stato di imporre o concedere la propria cittadinanza ad un individuo non è più senza limiti: deve ritenersi ormai come consolidato il principio che la Corte internazionale di giustizia enunciò nella sentenza del caso Nottebohm: e cioè che non può essere considerata come internazionalmente legittima l’attribuzione della cittadinanza in mancanza di un legame effettivo tra l’individuo e lo Stato.

Con riguardo alla materia della cittadinanza importante è il progetto di Convenzione predisposto nel 1996 dal Comitato europeo di cooperazione giuridica del Consiglio d’Europa: esso riconosce che la legislazione interna sulla cittadinanza deve conformarsi, tra l’altro, al “diritto internazionale” consuetudinario.

La cittadinanza può essere originaria, cioè attribuita all’individuo perché è nato cittadino di uno Stato. A tal proposito alcuni Stati utilizzano il criterio dello ius sanguinis (nascita da padre o madre cittadini italiani) , altri quello dello ius soli (semplice nascita sul territorio italiano) . E’ cittadino italiano chi nasce da genitori italiani anche se la nascita avviene al di fuori del territorio italiano, purchè il genitore riconosca il figlio.

L’ acquisto della cittadinanza può avvenire anche a titolo derivativo ( cioè sulla base della volontà dell’individuo purché ricorrano le condizioni previste dalla legge), o attraverso la naturalizzazione, cioè tramite un atto discrezionale dell’Autorità governativa, che esprime una sorta di “giudizio di gradimento” dello Stato italiano nei confronti dello straniero. La regola generale prevede che lo straniero possa richiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque per gli aventi lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.

Può verificarsi che, per mancanza di coordinamento tra le legislazioni statali, uno stesso individuo possegga la cittadinanza di due o più Stati (conflitto positivo di cittadinanza) oppure non ne abbia nessuna come nel caso dell’ apolide (conflitto negativo di cittadinanza).

 

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