Fino all’adozione della l.cost. 3/’01, era previsto che lo stato esercitasse le funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea e che le regioni non potessero svolgere all’estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il governo e nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento esercitati dallo stato.

Fuori discussione rimaneva il diritto delle regioni o di altri enti territoriali di svolgere attività di rilievo internazionale quando queste fossero autorizzate da apposite leggi.

Con le modifiche alla Costituzione introdotte dalla l. cost. 3/’01, allo stato è attribuita la legislazione esclusiva in diciassette materie esplicitamente elencate, tra le quali vi è la politica estera e rapporti internazionali dello stato; rapporti dello stato con l’Unione Europea; diritto d’asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea.

Sono poi elencate sedici materie per le quali la legislazione è concorrente tra stato e regioni e che, tra l’altro, includono i rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle regioni. In tali materie, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato.

L’art. 117 Cost. prevede che, nelle materie di sua competenza, la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello stato.

Alla competenza a stipulare si aggiunge una competenza esecutiva; le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso d’inadempienza.

La legge cui fa rinvio l’art. 117 Cost. è la l. 131/’03, che contiene un’apposita disposizione sull’attività internazionale delle regioni.

Delle tre diverse ipotesi previste in tale disposizione, la prima riguarda l’esecuzione da parte delle regioni di trattati già in vigore per l’Italia.

La seconda ipotesi riguarda le intese delle regioni con enti territoriali interni a stati esteri.

La terza ipotesi riguarda la conclusione di trattati con stati esteri.

Nella terza ipotesi il ruolo delle regioni sul piano internazionale è in buona parte attenuato dal fatto che o stato è abilitato a svolgere un certo controllo sull’operato delle regioni nel corso del negoziato e dal fatto che la firma del trattato da esse negoziato è subordinata al conferimento di pieni poteri da parte dello stato.

La nuova versione dell’art. 117 Cost. non sembra derogare al disposto dell’art. 80 Cost., rimasto immutato, e che, pertanto gli accordi esecutivi, applicativi, tecnico-amministrativi o programmatici conclusi dalle regioni non potrebbero mai cadere in una delle cinque categorie di trattati previste dall’art. 80 Cost..

A proposito dell’esecuzione dei trattati, l’art. 120 Cost., come modificato dalla l. cost. 3/’01, attribuisce allo stato un potere sostitutivo che può venire esercitato, anche al fine di evitare una responsabilità sul piano internazionale, quando le regioni non adempiano a obblighi di diritto internazionale.

 

L’attuazione diretta di norme internazionali del lavoro ad opera delle parti sociali     

quando l’attuazione di obblighi internazionali investe una materia che rientra nell’autonoma capacità di regolamentazione dei privati, la loro sfera di autonomia, oltre ad essere costituzionalmente garantita è anche tutelata a livello internazionale. Ciò si verifica nelle ipotesi di regolamentazione internazionale dei rapporti di lavoro, che spetta alle organizzazioni maggiormente rappresentative e si concretizza solitamente con l’uso della contrattazione collettiva; nonché nelle ipotesi riguardanti la normativa comunitaria in materia sociale, rispetto alla quale l’ordinamento comunitario si allontana da una concezione rigidamente normativistica del suo intervento.

 

L’integrazione in melius delle norme costituzionali in ragione della maggior tutela internazionale dei diritti fondamentali

In osservanza del principio strutturale di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell’uomo, e ammesso che la norma internazionale possa influenzare l’interpretazione delle singole prescrizioni costituzionali, quando le norme internazionali contengano previsioni a tutela dei diritti mi più favorevoli rispetto a quelle della costituzione. Se così non fosse verrebbero violati gli stessi principi di uguaglianza e ragionevolezza costituzionalmente sanciti.

 

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