L’art. 8 Cost. pone attualmente varie problematiche, soprattutto per l’indeterminatezza del concetto di confessione religiosa. In Italia, infatti, non esiste un registro delle entità religiosa.

Ciò premesso, lo Stato non riconosce come confessioni tutti i gruppi religiosi che presentano i requisiti indicati dallo stesso art. 8, che sono: gli statuti, un’organizzazione interna, un’attività normativa e rappresentanti esterni, né con tutti è disposto a sottoscrivere intese. Sarebbe invece auspicabile approvare una legge generale sui culti che sostituisca definitivamente quella del 1929.

Le intese sono atti di diritto interno che necessitano della successiva legge di approvazione.

Attualmente sono sei le intese stipulate.

La prima intesa è quella sottoscritta dalla Tavola Valdese nel 1984 ed alla quale sembrano essersi ispirate anche le altre.

I suoi punti essenziali sono: la denunzia della legge del 1929 sui culti ammessi; il riconoscimento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordinamento valdese, nonché del principio di non ingerenza da parte dello Stato, nell’ambito dell’ordinamento valdese, in materia ecclesiastica. È affermato chela Tavola Valdesesi sosterrà autonomamente e che la tutela penale in materia religiosa va realizzata attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

Si tutelano poi i diritti dei valdesi che prestano il servizio militare e la relativa assistenza spirituale negli ospedali, negli istituti penitenziari, ecc., i cui oneri sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Singolare è la rinuncia all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; è garantito però il diritto degli acattolici di non avvalersene su richiesta dei soggetti interessati, se maggiorenni, o dei loro genitori o tutori.

Si riconoscono poi effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme dell’ordinamento valdese, purché siano rispettate le norme sulla pubblicazione e l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile; resta ferma la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e si riconoscono le lauree e i diplomi rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia e la facoltà degli studenti di usufruire del rinvio militare. Infine si stabilisce l’impegno a rivedere il contenuto dell’accordo entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, prevedendo però la possibilità di convocarsi prima nel caso in cui fosse opportuno.

Poiché il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri avviene grazie ad offerte volontarie, la legge introduce la possibilità di detrarle ai fini dell’Irpef e stabilisce inoltre che anchela Tavola Valdeseconcorre alla ripartizione dell’8/1000.

Quanto all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno del 1988, i suoi punti essenziali sono: la garanzia del diritto per gli avventisti, per ragioni di fede contrari all’uso delle armi e soggetti all’obbligo del servizio militare di essere assegnati, su loro richiesta e secondo le norme sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile; nonché la garanzia dell’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari, fermo restando che i relativi oneri economici sono a carico dell’Unione delle Chiese Avventiste.

Per quel che riguarda il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi ufficiali e di impartire i propri, di istituire scuole parificate e di concedere diplomi, le disposizioni si ispirano al modello dell’intesa conla Tavola Valdese.

Si riconosce il riposo sabbatico, che va dal tramonto del venerdì a quello del sabato. L’unico limite è costituito dalle “imprescindili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento”. Esso comporta il diritto di assentarsi dalle scuole il sabato e di sostenere le prove di esame in un giorno diverso. Infine i fedeli possono dedurre sul reddito, ai fini Irpef, i contributi volontari e possono concorrere alla ripartizione dell’8/1000.

Quanto all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia, anch’essa del 1988, essa è simile all’intesa con l’Unione delle Chiese Avventiste.

L’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane del 1989 ricalca il modello delle precedenti. I punti essenziali sono: la garanzia dei diritti costituzionali, la tutela penale del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa senza discriminazioni tra cittadini e tra culti; il riconoscimento del riposo sabbatico e delle festività, nonché del diritto all’assistenza spirituale ai militari negli ospedali e negli istituti penitenziari; in queste disposizioni però manca la clausola che l’assistenza non grava finanziariamente sullo Stato.

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione e il diritto di non avvalersene, il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado, il riconoscimento della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica, le disposizioni sono analoghe a quelle delle altre intese.

Lo Stato e le Comunità ebraiche si impegnano alla tutela del patrimonio culturale ebraico; le Comunità ebraiche vengono riconosciute come formazioni sociali che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli ebrei.

Si sancisce l’obbligo per tutte le Comunità ed enti ebraici, che svolgono le proprie attività sena ingerenza da parte dello Stato, di iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione; si stabilisce che i contributi volontari delle Comunità ebraiche sono deducibili ai fini Irpef, ed anche qui ci si impegna a rivedere l’intesa entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e si denunziano le leggi antecedenti.

Nell’intesa con l’Unione evangelica battista d’Italia del 1995, i battisti sottolineano i principi su cui si basa la loro fede e ne affermano altri, quali: il principio di non ingerenza reciproca tra Stato e Chiesa, nel rispetto della Costituzione; si afferma che la fede evangelica non necessita di tutela penale diretta e che lo Stato è esente dalle spese relative all’esercizio del culto.

Per il resto il contenuto dell’intesa, come pure quella conla Chiesaevangelica luterana dello stesso anno, ricalca le altre.

È bene ricordare che per tutte le altre confessioni che non hanno sottoscritto intese resta in vigore la legge del 1929 sui culti ammessi.

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