La regola della bilateralità (art. 8 co. 3) non può essere considerata una regola assoluta: alcune confessioni, infatti, possono non avere interesse a regolare pattiziamente i propri rapporti con lo Stato. Allo stesso modo, tuttavia, lo Stato non dispone di un’assoluta discrezionalità nel decidere sull’opportunità di stipulare un’intesa con una determinata confessione, in quanto questo sarebbe contrastante con il principio dell’uguale libertà di cui all’art. 8 co. 1. Il solo criterio che vale ad escludere un gruppo religioso dall’accesso allo strumento pattizio dell’intesa è che questo non sia una confessione religiosa. Occorre quindi individuare un concetto di confessione religiosa che permetta di stabilire quali soggetti possano stipulare intese con lo Stato:

  • potrebbe essere una confessione religiosa quel gruppo che avesse un rapporto organico con il sistema sociale italiano. Tale criterio, tuttavia, finirebbe per prevedere una soglia prima della quale non sono operanti le garanzie ordinamentali ;
  • potrebbe essere una confessione religiosa quel gruppo che avesse una struttura istituzionale o un’effettiva capacità di autonormazione. Tale criterio, tuttavia, finirebbe per escludere quelle confessioni che non vogliano darsi norme giuridiche cogenti e sistematiche;
  • potrebbe essere una confessione religiosa non tanto un prototipo astratto di confessione, ma un modello storico, legato al profilo della territorialità specifica all’interno della quale la confessione si muove ed opera. Tale criterio, tuttavia, si fonda su un’operazione non priva di arbitrarietà, come lo è il ricavare un normotipo dall’esame della fotografia di un determinato momento storico.

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