La legge n. 83 del 2000 ha cercato di affrontare il delicato problema rappresentato dall’estensione della legge (n. 146 del 1990) nei confronti di lavoratori non subordinati. Non v’è dubbio, infatti, che se il servizio è costituzionalmente essenziale esso non deve essere messo in pericolo comunque, a prescindere dal fatto che l’astensione collettiva delle prestazioni provenga da lavoratori autonomi. Si è quindi cercato di estendere a questa categoria le regole pensate per lo sciopero dei lavoratori dipendenti, ferma restando la volontà del legislatore di non riconoscere formalmente ai lavoratori autonomi un diritto come quello di sciopero, tradizionalmente riservato ai soli subordinati.

Per individuare le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione di garanzia, in mancanza di sindacati e di contratti collettivi, promuove l’adozione di codici di autoregolamentazione, sottoposti poi al giudizio di idoneità della stessa Commissione. Tali codici di autoregolamentazione devono:

  • contenere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni.
  • contenere l’indicazione della durata dell’astensione.
  • contenere l’indicazione delle motivazioni dell’astensione.
  • assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con il soddisfacimento del contenuto essenziale dei diritti della persona messi in pericolo dall’astensione.

In caso di violazioni delle prescrizioni, le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori che si sono illegittimamente astenuti dalle prestazioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all’art. 4 co. 4 della legge. Tali soggetti, inoltre, sono sottoposti alla disciplina in tema di precettazione

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