Relazioni e conflitti tra fonti eteronome.

Dal momento che la legge e il contratto collettivo sono le due principali fonti del diritto del lavoro, si pone il problema di come regolare i rapporti tra di esse. Lo sforzo di razionalizzare tale rapporto deve rivolgersi a due obiettivi primari:

  • la delineazione dei principali modelli di relazione fra le due fonti.
  • l’individuazione di un criterio di risoluzione degli eventuali conflitti fra essi.

Entrambe le fonti, tuttavia, sono condannate a convivere: la legge, ovviamente, è garantita dall’essere la prima espressione della sovranità popolare, mentre la contrattazione collettiva è protetta dall’art. 39 co. 1 della Costituzione. Questo non significa che esistano delle aree riservata alla contrattazione collettiva, dal momento che la legge mantiene in ogni caso la facoltà di intervenire a protezione dell’interesse generale. Occorre, però, che l’intervento della legge sia limitato a ciò che si rende necessario per proteggere tale interesse, e non si traduca in un’espropriazione dell’autonomia collettiva.

Concorso di fonti.

Al di là dell’ipotesi in cui un istituto è disciplinato da una delle due fonti in esame, la situazione di gran lunga più frequente è quella in cui si verifica un concorso della fonte legale e di quella contrattuale nella disciplina di un medesimo istituto. In particolare, tale concorso:

  • può scaturire da una spontanea sovrapposizione di fonti, dal momento che la contrattazione collettiva non necessita dell’autorizzazione legale per svolgersi su qualsivoglia materia.
  • può essere sollecitato dalla fonte superiore, la legge, tramite le clausole di rinvio

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