Con l’accordo interconfederale del 1993, è stata istituita la rappresentanza sindacale unitaria . Tale istituzione non ha determinato l’abrogazione dell’art. 19 St. lav., tuttavia, non avrebbe senso che in una certa unità produttiva insistessero contemporaneamente sia RSA che RSU. Le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo, quindi, hanno concordato che, nel momento in cui entra nel sistema della RSU (partecipa alla procedura elettorale), un’associazione sindacale di fatto rinuncia a costituire una RSA per il periodo di vigenza della RSU. La possibilità di costituire RSA, tuttavia, permane in capo alle associazioni sindacali che non abbiano preso parte alla RSU, purché siano dotate del requisito di rappresentatività previsto dall’art. 19 St. lav.

 In base all’accordo istitutivo, la RSU viene eletta da tutti i lavoratori dell’azienda su liste presentate:

  • dai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale.
  • dai sindacati che possano contare su un numero di firme pari al 5% dei lavoratori dell’azienda aventi diritto al voto.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, ed i seggi vengono assegnati in maniera proporzionale sulla base dei voti ricevuti. Ciò, tuttavia, soltanto nei limiti dei 2/3 dei seggi a disposizione, dal momento che 1/3 di essi rimane riservato ad una nomina da parte dei sindacati esterni firmatari del contratto collettivo di livello nazionale. Tale meccanismo è sicuramente più democratico del precedente, tuttavia la presenza della riserva del terzo consente di condizionare il gioco delle maggioranze: teoricamente, infatti, è sufficiente che i sindacati firmatari raggiungano il 20% dei consensi per disporre di un’agevole maggioranza in seno all’organismo.

 Nelle amministrazioni pubbliche v’è la particolarità che la RSU è prevista direttamente dalla legge, potendo essere costituita mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. La composizione dell’organismo, la procedura elettorale e altri aspetti di funzionamento, sono rimessi dalla legge ad un apposito accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative. L’art. 42 co. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, peraltro, ha introdotto alcuni condizionamenti al contenuto di tale accordo:

  • la possibilità di richiedere a tutte le organizzazioni sindacali un numero di firme di dipendenti con diritto di voto non superiore al 3% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti, e del 2% in quelle di dimensioni superiori.

l’adozione di un metodo rigorosamente proporzionale nell’attribuzione dei seggi, cosa che marca la principale differenza con la RSU nel settore privato

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