I soli limiti previsti dalla legge alla libertà sindacale dei pubblici dipendenti riguardano i militari e gli appartenenti alla polizia.  Per quanto attiene ai militari di carriera, la legge 382 del 1978 ha posto un limite preciso al diritto di sciopero e di costituzione o adesione ad associazioni sindacali.  Ciò, “per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle forze armate”.

Al contrario, i militari in servizio di leva e quelli richiamati in servizio temporaneo possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di carriera, ma è loro vietato svolgere attività sindacale quando si trovino in certe condizioni (ad esempio, quando indossano l’uniforme, quando svolgono attività di servizio ecc.).  Queste pesanti limitazioni sono solo in parte compensata dalla previsione di organi elettivi di rappresentanza.

Diversa è la condizione del personale di polizia di Stato: con la legge n. 121 del 1981, il personale della polizia di Stato fu smilitarizzato e ad esso venne riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati, ma in regime di separatezza.  Infatti, non può aderire ai sindacati che operano nel restante mondo del lavoro, ma solo ai sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla polizia di Stato.  La stessa norma vieta l’affiliazione di questi sindacati a più ampie organizzazioni.

La legge prevede inoltre il divieto di sciopero e il riconoscimento, invece, di una serie di diritti sindacali.

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