Il diritto del lavoro, sebbene appartenga alla macrocategoria del diritto privato, si pone con esso in forte contrasto, in quanto tende a negare il dogma della libertà contrattuale, caposaldo indiscusso della disciplina privatistica.

Durante la parentesi corporativa le spinte a favore dell’<<automizzazione>> del diritto del lavoro dal diritto privato sono state molteplici:

  • il codice civile del 1942 ha collocato la disciplina del lavoro interamente nel libro V, conferendo al corrispondente diritto una netta coloritura pubblicistica.
  • la Corte costituzionale ha inserito il diritto del lavoro nel novero dei principi costituzionali.

Al di là delle rispettive matrici politico-culturali, comunque, il contratto di lavoro (attualmente detto subordinato) era percepito come un contratto che, essendo diverso dagli altri, necessitava di una disciplina speciale. Tale consapevolezza, tuttavia, non era sufficiente per risolvere tutti i problemi di collocazione sistematica del diritto del lavoro, in particolare sotto il profilo del rapporto col diritto privato.

Problemi di questo tipo persistono anche attualmente, motivo per cui numerosi filoni della dottrina continuano ad interrogarsi sulla possibilità di ritenere ormai inesistente un collegamento tra i principi del diritto privato e quelli del diritto del lavoro. Malgrado l’acquisita specialità di quest’ultimo, tuttavia, sono ancora numerosissimi i fili teorici e normativi che legano le due discipline, per l’influsso di due principali ragioni di fondo:

  • il contratto di lavoro subordinato rimane un contratto.
  • lo stesso contratto collettivo viene ricostruito dalla giurisprudenza in termini privatistici.

In conclusione, il tentativo del diritto del lavoro di spezzare il cordone che lo lega con il diritto privato può dirsi non riuscito, e questo anche in conseguenza dell’avvicinamento della disciplina <<madre>> alle tematiche della dottrina lavorista: anche il diritto privato, infatti, si è ormai accorto del’esistenza dei contraenti deboli (es. consumatore). L’attuale distanza sistematica fra diritto del lavoro e diritto privato comune sembra quindi assai più ridotta che in passato.

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