Il riconoscimento a favore dei lavoratori del diritto allo studio trova fondamento nell’art. 10 St. lav., che ha imputato a costoro diritti soggettivi perfettibili azionabili a prescindere dalle esigenze della controparte datoriale. Presupposto per l’esercizio di tale diritto è l’iscrizione e la frequenza del lavoratore a corsi regolari di studio presso una scuola legalmente riconosciuta o comunque abilitata al rilascio di titoli di studio legali. I benefici previsti sono inerenti:

  • al diritto dei lavoratori studenti di essere assegnati a turni agevolanti la frequenza scolastica.
  • alla possibilità degli stessi di potersi legittimamente rifiutare a fronte di richieste di lavoro straordinario.

Le agevolazioni previste dall’art. 10 co. 2 attengono al diritto dei lavoratori studenti (inclusi i dipendenti iscritti a corsi universitari) a fruire di permessi giornalieri retribuiti in occasione dello svolgimento delle prove di esame. Il prestatore di lavoro, al fine di usufruire di questo diritto, deve comunicare al datore di lavoro la data del giorno in cui intende sostenere l’esame. A questo punto, la concessione del permesso da parte del datore risulta essere un atto vincolato.

Sulla normativa statutaria si è successivamente inserita la contrattazione collettiva, che ha rinforzato gli istituti già creati dal legislatore e ne ha introdotti di nuovi, come l’istituto delle 150 ore, consistente in un monte ore triennale di permessi retribuiti utilizzabili dai lavoratori qualora intendano frequentare corsi speciali istituiti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti

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