Questo gruppo di congedi comprende ipotesi sospensive di natura diversa, accomunate da una significativa valorizzazione delle istanze di cura dei congiunti più stretti:

  • il permesso retributivo (art. 4 co. 1 della l. n. 53 del 2000) per tre giorni lavorativi dell’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un partente entro il secondo grado o del convivente. Per fruire del permesso l’interessato deve comunicare previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
  • un periodo di congedo (continuativo o frazionato), non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari(es. patologie gravi). Con il termine gravi motivi , in particolare, si intende:
    • le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone della propria famiglia o comunque prossime.
    • le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al punto precedente.
    • le situazioni di grave disagio personale nelle quali incorre in dipendente medesimo.
    • le situazioni derivanti da una serie di gravi patologie che abbiano riguardato le persone di cui al primo punto.

Durante il periodo di congedo il dipendente ha titolo alla conservare il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative. Non è previsto decorso dell’anzianità di servizio né il computo del periodo ai fini previdenziali

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