Quanto alle prime, l’art. 8 del decreto stabilisce che, ove il lavoro giornaliero ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore – al fine di recuperare le energie psico-fisiche e di consumare eventualmente il pasto – debba beneficiare di una pausa, le cui modalità e durata sono fissate dai contratti collettivi. In mancanza di previsioni collettive, la pausa non potrà essere di durata inferiore ai dieci minuti, dovrà essere goduta sul posto di lavoro e collocata tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, tenuto conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Per quanto attiene, invece, al riposo giornaliero, l’art. 7 stabilisce che il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, e che il riposo può essere fruito anche in modo non consecutivo (a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 112, esso può essere ora concesso in modo non consecutivo non solo per «le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata», ma anche per le attività caratterizzate «da regimi di reperibilità , salvo il caso di «attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata»). Fanno eccezione il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ; il personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (per il quale è stata affidata ancora una volta alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche)
L’art. 7 è una norma che, letta a contrario, consente anche di determinare – in assenza di altra previsione esplicita – anche una durata massima assoluta (comprensiva, cioè dell’orario normale e di quello straordinario) di 13 ore giornaliere, che parrebbe in grado di soddisfare anche il principio sancito dall’art. 36, co. 2°, Cost. («la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge»).
La disciplina sulle pause e sul riposo giornaliero può essere derogata, in generale, mediante contratti o accordi nazionali conclusi tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti nazionali di lavoro. Oggi, a seguito della riforma del 2008, le deroghe possono essere stabilite anche direttamente dai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in precedenza ciò era ammesso solo in conformità con quanto previsto dai contratti nazionali).
Per quanto attiene al riposo giornaliero consecutivo di undici ore ogni 24, »12. Pure per questa tutela sono state inoltre introdotte ulteriori esclusioni, non indenni da osservazioni critiche per contrasto con la disciplina comunitaria: in primo luogo
Una disciplina particolarmente articolata è dettata in materia di riposo settimanale, che è un diritto irrinunciabile del lavoratore. Il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica. Sono sottratte integralmente a questa disciplina alcune ipotesi previste dalla legge (lavoro a turni, attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, personale addetto al settore dei trasporti ferroviari), nonché le altre eventualmente individuate dai contratti collettivi. Anche le ferie annuali sono irrinunciabili.