Le origini del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, denominato tirocinio dal codice civile, ha origine antiche ed aveva in sostanza, nel passato, la funzione di preparare l’ingresso delle nuove leve in una organizzazione professionale.

Il moderno rapporto di apprendistato, invece, si concretizza nel ricorso di fare conseguire al lavoratore una qualifica professionale, cioè di fare apprendere attraverso il tirocinio un mestiere.

Nella realtà odierna, il contratto di apprendistato serve ad impiegare il lavoro di giovani in qualità di apprendisti per godere di un alleggerimento del costo del lavoro.

Si tratta di un rapporto che non pare più corrispondere alle esigenze delle medie e grandi imprese industriali (nelle quali è stato sostituito dal contratto di formazione e lavoro); sembra invece ancora in grado di svolgere la sua funzione nell’artigianato.

 

Le tre specie di contratto di apprendistato

Il Dlgs 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:

apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l’entrata nel mondo del lavoro dei più giovani;

apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio di livello secondario e universitari nonché di alta formazione o di specializzazione tecnica superiore

Il contratto di apprendistato è applicabile a diverse categorie di soggetti a secondo della tipologia:

apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d’età tra i 15 e i 18 anni);

apprendistato professionalizzante e apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio di livello secondario e universitari o per percorsi di alta formazione o di specializzazione tecnica superiore: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla Riforma Moratti)

 

Il profilo causale. L’individuazione delle fonti di regolazione del nuovo apprendistato

Prima della riforma emergeva chiaramente la specialità del rapporto di apprendistato, nell’ambito del quale l’imprenditore era obbligato ad impartire al giovane apprendista l’insegnamento necessario affinché questi potesse conseguire le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato. Il contratto di apprendistato era considerato un contratto a causa onerosa, poiché il datore di lavoro, oltre all’obbligo dell’insegnamento, doveva corrispondere all’apprendista una retribuzione. Il contratto veniva così a configurarsi come contratto di lavoro a causa mista. Da questo punto di vista nulla parrebbe cambiato in quanto in tutte e tre le specie di apprendistato sono riscontrabili i due doveri prima citati (insegnamento e retribuzione).

Al riguardo va specificato che il D. Lgs. n. 276 non ha previsto una disciplina analitica del contratto e del rapporto di lavoro di apprendistato. Il legislatore, infatti, ha solo fissato alcune regole valide per tutte e tre le specie e per le prime due ha enunciato alcuni princìpi (inderogabili da parte dell’autonomia privata, individuale e collettiva), mentre per il terzo tipo non è prevista nessuna regolamentazione.

Per gli aspetti non previsti dal D.Lgs. 276 si fa ricorso alla generale disciplina del lavoro subordinato a tempo indeterminato, in contrasto con chi pensa di far ricorso alla vecchia normativa sull’apprendistato.

 

La disciplina del contratto e del rapporto di lavoro nelle tre specie di apprendistato

L’apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro. I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, artt. 4).

Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti, salvo che non sia espressamente previsto da altre norme o contratti collettivi.

Il contratto di apprendistato (lo richiede il D. Lgs. 276)deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito l’apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro. Il compenso dell’apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione. La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955.

 

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