(da tenere presente che il 14 settembre 2011 è stato approvato il nuovo Testo Unico che apporta delle modifiche sostanziali; per approfondire andare al seguente link)

Il contratto di apprendistato è un rapporto speciale di lavoro in forza del quale un datore è obbligato ad impartire o far impartire all’apprendista assunto l’insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato utilizzando l’opera dell’impresa medesima.

La disciplina di tale contratto è stata rivista dal D. Lgsl. 276/2003 che ha introdotto tre diverse tipologie di contratto di apprendistato:

  1. l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
  2. l’apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro
  3. l’apprendistato per l’acquisizione di un diplomoa o per percorsi di alta formazione.

Per ciascuna di queste tipologie è dettata una disciplina quadro, così per il primo tipo di apprendistato è previsto che il contratto possa essere stipulato da giovani e adolescenti che abbiano compiuto almeno 15 anni e per una durata non superiore ai tre anni; per l’apprendistato professionalizzante può essere stipulato solo da giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni (precisamente non aver ancora compiuto 30 anni) e la sua durata non può essere inferiore ai 2 anni nè superiore di 6 anni. Inoltre per questi due tipi di apprendistato la Legge richiede la forma scritta del contratto, che gli apprendisti non possano essere retribuiti secondo tariffe di cottimo e che il datore di lavoro non può recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo. Anche il terzo tipo di apprendistato può essere stipulato solo per i giovani tra i 18 e i 29 anni e l’individuazione della sua durata è rimessa alla competenza della Regione.

La Legge detta anche una disciplina comune per tutte e tre le tipologie di apprendistato e per la regolamentazione dei profili formativi di ognuna di esse fa rinvio alle competenze delle Regioni. Ma ciò ha portato ad una realizazione disomogenea tra Regione e regione, così si è reso necessario un intervento del legislatore che con la legge 247/2007 ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’apprendistato.

La disciplina generale prevede che l’attribuzione al lavoratore della qualifica professionale prima del termine stabilito, determina la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato. Inoltre il tirocinante mantenuto in servizio oltre il termine di durata massima previsto dai contratti collettivi dovrà essere considerato lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

La costituzione del rapporto di apprendistato necessita di una preventiva autorizzazione amministrativa da richiedersi a cura del datore di lavoro. Tale richiesta deve contenere l’indicazione della prestazione svolta dall’apprendista, il tipo di addestramento che gli sarà impartito e la qualifica che potrà conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che ciascun imprenditore può occupare non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa.

I giovani interessati ad essere assunti come apprendisti devono iscriversi in appositi elenchi presso l’ufficio di collocamento e anche per loro è possibile l’assunzione diretta. L’assunzione deve essere preceduta da una visita medica per accertare il possesso delle condizioni fisiche richieste per svolgere le mansioni che saranno attribuite al lavoratore.

Sono previsti a favore del datore di lavoro benefici contributivi che possono essere conservati per il periodo di un anno dopo la cessazionedel rapporto di apprendistato, ove questo sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Prima della scadenza del termine l’apprendista può essere licenziato solo per giusta causa o giustificato motivo e alla scadenza del termine il datore di lavoro ha facoltà di recedere dal rapporto

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