Giudice del lavoro e procedimento amministrativo. Nel caso di rifiuto della prestazione previdenziale il lavoratore deve ricorrere in via amministrativa, entro i termini non perentori di 90 giorni per le prestazioni dell’Inps e di 60 giorni per le prestazioni dell’Inail; il procedimento amministrativo presso i competenti organi dell’ente deve esaurirsi nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione del ricorso. Soltanto dopo l’esito negativo, o l’inutile decorso del termine per il suo svolgimento, il lavoratore potrà ri­volgersi all’autorità giudiziaria, ossia al giudice del lavoro, secondo la competenza territoriale stabilita (art. 442 cpc).

Previdenza e pubblico impiego. La competenza del giudice del lavoro si estende anche alla previdenza a favore dei pubblici dipendenti privatiz­zati. Per gli altri lavoratori pubblici il cui rapporto non è privatizzato, la giurisdizione è del giudice del lavoro, purché la controversia sia autonoma rispetto al rapporto di pubblico impiego, come quando l’ente previden­ziale è diverso rispetto a quello datore di lavoro. Per le pensioni degli sta­tali ed equiparati la giurisdizione esclusiva appartiene alla corte dei conti.

Controversie assistenziali. Al giudice del lavoro appartengono anche le controversie di carattere assistenziale, come ad esempio l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie.

Funzione di autotutela. Il procedimento amministrativo, obbligatorio anche per le controversie contributive, consente all’ente, nella qualità di debitore della prestazione, di rivedere le proprie decisioni, nello svolgi­mento comunque di una funzione di autotutela.

Il procedimento amministrativo è un presupposto di procedibilità del ricorso giudiziario, con la necessità per il giudice, nel caso del ricorso presentato senza il procedimento amministrativo o che siano decorsi i 180 giorni per il suo svolgimento, di sospendere il giudizio e di fissare un termine perentorio di 60 giorni per l’inizio del procedimento amministra­tivo; decorso il quale ne consegue l’inammissibilità, non più l’improcedi­bilità, del ricorso giudiziario (art. 443 cpcp).

Esclusione del cumulo tra interessi e, rivalutazione. Il giudice non può applicare, nel caso di mancata erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell’ente, il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ma soltanto l’importo degli interessi o della rivalutazione che sia più favore­vole.

Previdenza prevista dai contratti collettivi. Rientrano nella competen­za del giudice del lavoro anche le controversie relative alle forme di previ­denza introdotte con contratti collettivi, compresa la previdenza complementare; per tali controversie non opera il procedimento ammini­strativo come presupposto di procedibilità del ricorso giudiziario (art. 442 co.2 cpc.).

 

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