La previdenza sociale come pubblico servizio

È da considerare l’organizzazione degli enti pubblici previdenziali solo in relazione al fine per il quale essa predisposta e cioè per l’erogazione delle prestazioni previdenziali.

L’attività degli enti previdenziali è qualificata come un servizio pubblico.

L’attività degli enti previdenziali è diretta alla realizzazione di interessi che, oltre a essere pubblici, sono individuali.

Le prestazioni previdenziali trovano il loro scopo essenzialmente nell’interesse pubblico alla loro erogazione, indipendentemente da ogni interesse patrimoniale degli enti previdenziali e della economicità o meno del servizio.

 

Lo Stato nel sistema giuridico della previdenza sociale

Lo Stato non interviene direttamente, ma attraverso gli enti previdenziali.

L’art. 38 cost. disegnatore per quanto riguarda le forme di tutela già realizzate, nel senso che dovrebbe ritenersi in contrasto con la costituzione ogni provvedimento legislativo che preveda l’abolizione di ogni forma dell’attuale tutela previdenziale.

Ne deriva che rapporto intercorrente tra lo stato e gli enti previdenziali in tenuti ad erogare quelle prestazioni si trova, al pari di quelle in cui si realizza il finanziamento, in una relazione di strumentalità rispetto al rapporto giuridico previdenziale, in quanto costituisce un mezzo al fine della realizzazione della tutela previdenziale.

 

Gli enti previdenziali come enti strumentali

L’attività di ente pubblico può essere soltanto rilevante per lo stato; ente pubblico può svolgere una sua propria attività e nel contempo deve curare un fine statuale; inoltre può essere titolare di un munus che è esclusivamente statuale e perciò la sua attività è posta per intero al servizio dello stato.

Quando sussiste soltanto una connessione e non una coincidenza fra gli interessi dello stato e quelli dell’ente pubblico, quest’ultimo gode di una certa autonomia. Diversamente accade per gli enti strumentali, i quali sono necessariamente vincolati al perseguimento dell’interesse pubblico statuale in vista del quale sono stati istituiti. Per gli enti previdenziali stato lo provvede non solo di istituirli, ma determina altresì l’ordinamento, ne prevede e ne nomina agli organi, stabilisce l’indirizzo politico-amministrativo della loro attività.

Lo stato, si affida agli enti previdenziali il perseguimento di fini che non sono suoi, provvede anche alla reperimento dei mezzi che sono necessari al loro raggiungimento. Ciò avviene, nel regime attuale due modi:

  • contribuendo direttamente al loro finanziamento;
  • imponendo l’obbligo di contribuire ad alcuni soggetti.

Il carattere della strumentalità non manca neanche per gli enti previdenziali privatizzati (d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ).

La facoltà riconosciuta dalla legge ad alcuni enti pubblici previdenziali di trasformarsi in associazioni o fondazioni è prevalentemente funzione della privatizzazione della attività di gestione delle loro risorse.

Sia pure nella nuova veste di enti privati esercenti pubbliche funzioni, gli enti previdenziali “privatizzati” devono soddisfare, oltre all’interesse individuale degli associati, anche il fine pubblico della tutela previdenziale secondo l’art. 38 cost.