La parte obbliga­toria del contratto collettivo vincola i soggetti che stipulano il contratto. Essa assume rilevanza, per l’ordinamento dello stato, come espressione dell’autonomia contrattuale dei soggetti collettivi.

Tuttavia, nell’ambito dell’ordinamento dello stato la parte obbligatoria è difficilmente giustiziabile, in quanto non è fa­cile individuare il danno che all’altra parte deriva dall’inadempimento del­le obbligazioni che derivano dal contratto ad entrambe le parti.

Ordinamento intersindacale: le funzioni. Nell’ambito dell’ordinamen­to intersindacale, autonomo e in parte originario rispetto all’ordi­namento dello stato, la parte obbligatoria del contratto collettivo svolge la funzione di organizzazione e di amministrazione della contrattazione col­lettiva.

Nello svolgimento della funzione di organizzazione della contrattazione collettiva la parte obbligatoria determina le modalità per la formazione del contratto, stabilendo le tecniche di raffred­damento del conflitto per evitare che i lavoratori ricorrano allo sciopero prima di avere tentato le possibili strade per la soluzione pacifica. Come espressione della stessa funzione di orga­nizzazione si possono poi ricordare le clausole di rinvio con le quali il contratto nazionale di categoria stabilisce le materie nelle quali può assu­mere competenza il contratto aziendale con deroghe in melius o anche in peius.

Nel caso delle deroghe mi­gliorative, le clausole di rinvio assumono il valore anche di clausole di pa­ce sindacale, che precludono la proclamazione dello sciopero fuori delle materie oggetto del rinvio per una regolamentazione migliorativa a livello decentrato; le clausole di rinvio possono anche costituire il presupposto, come si è precedentemente osservato, per clausole peggiorative a livello aziendale.

È bene precisare che l’obbligo di pace sindacale preclude ai sindacati vincolati di proclamare lo sciopero, ma non impedisce, in considerazione della natura personale del diritto di sciopero, ai lavoratori di coalizzarsi per l’astensione collettiva dal lavoro, la quale già costituisce il presuppo­sto di legittimità dello sciopero, a prescindere da qualsiasi proclamazione sindacale.

La funzione dell’ammini­strazione della contrattazione collettiva consiste nell’affidare ad organismi misti – commissioni di conciliazione ed arbitrato – la risoluzione di con­troversie collettive ed individuali relative all’interpretazione ed all’appli­cazione del contratto collettivo.

Eventuale carattere originario. Se la risoluzione delle controversie tro­va la sua effettività all’interno dell’ordinamento intersindacale, prescin­dendo dal ricorso alla funzione giurisdizionale dello stato, può affermarsi il carattere in parte originario dell’ordinamento intersindacale.

La duplice efficacia delle clausole composite. Alcune clausole del con­tratto collettivo, come le clausole d’informazione, hanno una natura com­posita, nel senso che esplicano efficacia non soltanto per gli organismi sin­dacali, destinatari degli obblighi cui il datore è tenuto, ma anche sui rap­porti individuali di lavoro, in quanto limitano il potere del datore di la­voro.

 

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