I criteri della diligenza del prestatore. Il dipendente deve svolgere la prestazione di lavoro con la diligenza richiesta dall’art. 2104 cc., che fa ri­ferimento ai criteri dell’interesse superiore della produzione nazionale, dell’interesse dell’impresa e della natura della prestazione. Il primo criterio è stato superato in quanto, stretta­mente collegato con il sistema corporativo. Per interesse dell’impresa deve intendersi tanto la dimensione dell’a­zienda, anche non imprenditoriale, quanto il tipo d’impresa o di organiz­zazione, come ad esempio quella di tendenza. La natura della prestazione può essere individuata facendo riferimento alla qualifica professionale; evidente la differenza tra la più rigorosa diligenza del di­rigente e la diligenza di un manovale.

Così ricostruita, la diligenza del prestatore è inquadrabile nel comma secondo dell’art. 1176 cc., che fa rife­rimento alla diligenza professionale.

La diligenza si divide in preparatoria e nell’esecuzione.

Diligenza preparatoria. La prima è quella che, ai sensi dell’art. 1218 cc., consente di stabilire se l’impossibilità sopravvenuta, che preclude l’adempimento della prestazione, sia o meno imputabile al prestatore di lavoro. Si profila la questione della delimitazione tra sfera di libertà e sfera di vincolo nei comportamenti extraziendali: ad esempio può prospettarsi il dubbio se l’esercizio di un’attività sportiva, che comporta l’esposizione al pericolo di un infortunio, possa o meno considerarsi un comportamento da cui derivi l’imputabilità dell’impossibilità provocata dal verificarsi del­l’infortunio. La dottrina tedesca fa ricorso alla distin­zione tra uso ed abuso della libertà; l’attività sportiva rientrerebbe nel­l’uso della libertà a differenza dell’ubriachezza o del ricorso alla droga che rientrerebbe nell’abuso. Questa distinzione è opinabile, in quanto deve ritenersi che il lavoratore fuori dell’orario di lavoro è libero di comportarsi come crede, con la conseguenza che se derivano situazioni d’inidoneità fisica a svolge­re la prestazione di lavoro subentra il regime di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, senza che possa affermarsi l’inadempimento impu­tabile; la diligenza preparatoria assume rilevanza solo con riguardo al pe­riodo immediatamente precedente l’inizio della prestazione, come ad e­sempio il ritardo nel presentarsi al lavoro dovuto a mancata prontezza nelle operazioni che precedono l’uscita di casa.

Diligenza nell’esecuzione. La diligenza nell’esecuzione della prestazione di lavoro è il parametro per valutare l’esattezza della prestazione, fermo restando la differenza tra imperizia, che si ha quando l’irregolarità della prestazione deriva da ridu­zione della capacità lavorativa, e negligenza, che consiste in comporta­menti soggettivamente colpevoli.

Il dovere di obbedienza. Nell’esecuzione della prestazione il lavorato­re, sempre ai sensi dell’art. 2104 cc., deve attenersi agli ordini del datore di lavoro rivolti a coordinare la prestazione di lavoro con le altre con conseguente inserimento nell’organiz­zazione gerarchica dell’ azienda. Gli ordini al prestatore possono riguardare anche la disciplina del lavoro diretta ad evitare comportamenti umani che possano compromettere l’integrità fisica e morale degli altri lavoratori. Occorre precisare che la di­sciplina del lavoro che non risponda alle esigenze di cui si è detto è illegit­tima, con l’ammissibilità del rifiuto di osservarla da parte dei dipendenti.

 

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