I criteri della diligenza del prestatore. Il dipendente deve svolgere la prestazione di lavoro con la diligenza richiesta dall’art. 2104 cc., che fa riferimento ai criteri dell’interesse superiore della produzione nazionale, dell’interesse dell’impresa e della natura della prestazione. Il primo criterio è stato superato in quanto, strettamente collegato con il sistema corporativo. Per interesse dell’impresa deve intendersi tanto la dimensione dell’azienda, anche non imprenditoriale, quanto il tipo d’impresa o di organizzazione, come ad esempio quella di tendenza. La natura della prestazione può essere individuata facendo riferimento alla qualifica professionale; evidente la differenza tra la più rigorosa diligenza del dirigente e la diligenza di un manovale.
Così ricostruita, la diligenza del prestatore è inquadrabile nel comma secondo dell’art. 1176 cc., che fa riferimento alla diligenza professionale.
La diligenza si divide in preparatoria e nell’esecuzione.
Diligenza preparatoria. La prima è quella che, ai sensi dell’art. 1218 cc., consente di stabilire se l’impossibilità sopravvenuta, che preclude l’adempimento della prestazione, sia o meno imputabile al prestatore di lavoro. Si profila la questione della delimitazione tra sfera di libertà e sfera di vincolo nei comportamenti extraziendali: ad esempio può prospettarsi il dubbio se l’esercizio di un’attività sportiva, che comporta l’esposizione al pericolo di un infortunio, possa o meno considerarsi un comportamento da cui derivi l’imputabilità dell’impossibilità provocata dal verificarsi dell’infortunio. La dottrina tedesca fa ricorso alla distinzione tra uso ed abuso della libertà; l’attività sportiva rientrerebbe nell’uso della libertà a differenza dell’ubriachezza o del ricorso alla droga che rientrerebbe nell’abuso. Questa distinzione è opinabile, in quanto deve ritenersi che il lavoratore fuori dell’orario di lavoro è libero di comportarsi come crede, con la conseguenza che se derivano situazioni d’inidoneità fisica a svolgere la prestazione di lavoro subentra il regime di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, senza che possa affermarsi l’inadempimento imputabile; la diligenza preparatoria assume rilevanza solo con riguardo al periodo immediatamente precedente l’inizio della prestazione, come ad esempio il ritardo nel presentarsi al lavoro dovuto a mancata prontezza nelle operazioni che precedono l’uscita di casa.
Diligenza nell’esecuzione. La diligenza nell’esecuzione della prestazione di lavoro è il parametro per valutare l’esattezza della prestazione, fermo restando la differenza tra imperizia, che si ha quando l’irregolarità della prestazione deriva da riduzione della capacità lavorativa, e negligenza, che consiste in comportamenti soggettivamente colpevoli.
Il dovere di obbedienza. Nell’esecuzione della prestazione il lavoratore, sempre ai sensi dell’art. 2104 cc., deve attenersi agli ordini del datore di lavoro rivolti a coordinare la prestazione di lavoro con le altre con conseguente inserimento nell’organizzazione gerarchica dell’ azienda. Gli ordini al prestatore possono riguardare anche la disciplina del lavoro diretta ad evitare comportamenti umani che possano compromettere l’integrità fisica e morale degli altri lavoratori. Occorre precisare che la disciplina del lavoro che non risponda alle esigenze di cui si è detto è illegittima, con l’ammissibilità del rifiuto di osservarla da parte dei dipendenti.