I prestatori di lavoro non possono che essere persone fisiche, essendo esclusa la rilevanza di un rap­porto di lavoro con un lavoratore collettivo. Ciò avviene anche nello job sharing, nonostante il coordinamento, e­ventualmente anche negoziale, tra le due prestazioni a part time.

Capacità giuridica speciale. La capacità lavorativa matura al compi­mento dell’età lavorativa di quindici anni, con il requisito dell’a­dempimento dell’obbligo scolastico (art.31 L.977/1967, mod.dall’art.5 d.lgs. 345/1999); al compimento di tale età, il minore acquista la capacità di essere parte di un rapporto di lavoro, purché non con la p.a. Tuttavia la capacità giuridica assume rilevanza anche prima, se il lavoratore viene adibito al lavoro in violazione delle norme sull’età la­vorativa; in tal caso, oltre il diritto alla retribuzione riconosciuto dall’art. 2126 cc., sorge per il datore, a parte la responsabilità per lo sfrutta­mento del minore, il dovere del versamento dei contri­buti previdenziali.

Capacità di agire speciale. Si pone il problema se il minore possa stipulare direttamente il contratto di lavoro o deb­ba essere rappresentato da chi esercita la potestà familiare; a tal proposito l’art. 2 co. 1 cc. fa salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare lavoro. Dal compimento del­l’età per la capacità lavorativa, al minore è espressamente riconosciuta la capacità di agire secondaria, quella, cioè, di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro; si pone il problema se, in mancan­za di espressa previsione, possa ritenersi che sia riconosciuta anche la ca­pacità di agire primaria, quella della stipulazione del contratto di lavoro.

     Il problema è di difficile soluzione in quanto può sostenersi tanto che essendo prevista la capacità di agire secondaria sia riconosciuta anche la capacità di agire primaria, quanto che non essendo stata espressamente contemplata quella primaria, la stessa non sia riconosciuta. Sotto il profilo sistematico sembra più convincente la tesi dell’esclu­sione della capacità di agire primaria in quanto la decisione circa la conti­nuazione degli studi o l’inizio di un’attività lavorativa non può essere ri­messa alla decisione esclusiva del minore non ancora pienamente maturo.

Rimedi contro abusi della potestà parentale. Contro l’esercizio arbi­trario della potestà parentale, sia nel senso di stipulare un contratto di la­voro che possa essere incompatibile con lo sviluppo psico-fisico del minore, sia nel senso di non stipulare il contratto, contrastando le a­spirazioni del minore, è data facoltà all’altro genitore, ai parenti o al p.m. di ricorrere al tri­bunale dei minori, che può adottare i provvedimenti convenienti, secondo quanto stabilito dagli artt. 333 e 336 cc.; il contrasto tra i genitori potrebbe essere risolto sempre dal tribunale dei minorenni ai sensi dell’art. 316 cc., il quale ha tuttavia avuto scarsissima applicazione.

 

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