I prestatori di lavoro non possono che essere persone fisiche, essendo esclusa la rilevanza di un rapporto di lavoro con un lavoratore collettivo. Ciò avviene anche nello job sharing, nonostante il coordinamento, eventualmente anche negoziale, tra le due prestazioni a part time.
Capacità giuridica speciale. La capacità lavorativa matura al compimento dell’età lavorativa di quindici anni, con il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico (art.31 L.977/1967, mod.dall’art.5 d.lgs. 345/1999); al compimento di tale età, il minore acquista la capacità di essere parte di un rapporto di lavoro, purché non con la p.a. Tuttavia la capacità giuridica assume rilevanza anche prima, se il lavoratore viene adibito al lavoro in violazione delle norme sull’età lavorativa; in tal caso, oltre il diritto alla retribuzione riconosciuto dall’art. 2126 cc., sorge per il datore, a parte la responsabilità per lo sfruttamento del minore, il dovere del versamento dei contributi previdenziali.
Capacità di agire speciale. Si pone il problema se il minore possa stipulare direttamente il contratto di lavoro o debba essere rappresentato da chi esercita la potestà familiare; a tal proposito l’art. 2 co. 1 cc. fa salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare lavoro. Dal compimento dell’età per la capacità lavorativa, al minore è espressamente riconosciuta la capacità di agire secondaria, quella, cioè, di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro; si pone il problema se, in mancanza di espressa previsione, possa ritenersi che sia riconosciuta anche la capacità di agire primaria, quella della stipulazione del contratto di lavoro.
Il problema è di difficile soluzione in quanto può sostenersi tanto che essendo prevista la capacità di agire secondaria sia riconosciuta anche la capacità di agire primaria, quanto che non essendo stata espressamente contemplata quella primaria, la stessa non sia riconosciuta. Sotto il profilo sistematico sembra più convincente la tesi dell’esclusione della capacità di agire primaria in quanto la decisione circa la continuazione degli studi o l’inizio di un’attività lavorativa non può essere rimessa alla decisione esclusiva del minore non ancora pienamente maturo.
Rimedi contro abusi della potestà parentale. Contro l’esercizio arbitrario della potestà parentale, sia nel senso di stipulare un contratto di lavoro che possa essere incompatibile con lo sviluppo psico-fisico del minore, sia nel senso di non stipulare il contratto, contrastando le aspirazioni del minore, è data facoltà all’altro genitore, ai parenti o al p.m. di ricorrere al tribunale dei minori, che può adottare i provvedimenti convenienti, secondo quanto stabilito dagli artt. 333 e 336 cc.; il contrasto tra i genitori potrebbe essere risolto sempre dal tribunale dei minorenni ai sensi dell’art. 316 cc., il quale ha tuttavia avuto scarsissima applicazione.