A) Le sanzioni individuali

La legge 146/90 ha escluso ogni rilevanza penale alle manifestazioni astensive nell’ambito delle aziende erogatrici di pubblici servizi con l’abrogazione degli art.330 e 333 c.p.

D’altro canto essa ha introdotto un regime sanzionatorio di natura disciplinare ed amministrativa (art. 4 e 9) riguardante e i singoli scioperanti, e le organizzazioni sindacali e infine i dirigenti/rappresentanti delle aziende erogatrici.

Vediamo in primo luogo le sanzioni relative ai singoli lavoratori.

Innanzitutto si tratta di sanzioni disciplinari conservative, proporzionate al fatto, derivanti dalla violazione dell’art.2 commi 1-3 o da quella degli accordi in materia di prestazioni indispensabili, ed erogate dal datore stesso.

La legge 146 ribadisce pertanto i principi generali della responsabilità disciplinare dei lavoratori, che impongono il rispetto della proporzionalità della sanzione alla gravità dell’infrazione, escludendo tuttavia da questo regime le misure istintive del rapporto, come il licenziamento, o quelle che comportino mutamenti definitivi del rapporto. L’eventuale condotta attuativa di uno sciopero illegittimo e ne degli interessi degli utenti hanno una anche minima funzionalità del servizio e, contemporaneamente, l’interesse del datore al normale svolgimento dell’attività aziendale e all’integrità degli impianti (l 83/00).

Pertanto, il potere sanzionatorio del datore si configura come un potere privato, ma correlato alla tutela di un interesse generale alla continuità del servizio essenziale, la cui erogazione è obbligatoria nei confronti degli utenti. In tale contesto quindi, l’inosservanza degli obblighi imposti ai lavoratori per garantire le prestazioni indispensabili e qui vale una vera e propria violazione dei doveri di servizio, nonché dei doveri di protezione previsti dagli artt. 2104 e 2105 cc. In altri termini non rileva solo la lesione dell’interesse creditorio della sfera giuridica del datore, quanto piuttosto la tutela dei terzi.

Di conseguenza, nell’ipotesi sanzionatoria prevista dall’ art. 4 l.146/90, la pena nell’infliggere agli scioperanti consegue alla violazione di regole generali di condotta, piuttosto che all’inadempimento di una obbligazione contrattuale, legittimando un particolare tipo di reazione che risponde alle finalità previste dalla legge.

Pertanto l’attribuzione al datore di lavoro del potere disciplinare risponde a una funzione del tutto autonoma e strumentale alla continuità del servizio a vantaggio degli utenti..Che la tutela dell’interesse protetto sia essenzialmente pubblica lo dimostrano due fondamentali osservazioni:

  • L’importo delle sanzioni pecuniarie deve essere versato all’INPS.
  • Il potere d’impulso all’esercizio del potere disciplinare è sottratto al datore per essere esercitato dalla Commissione di garanzia, la quale dunque valuta se il datore debba o meno irrogare la sanzione disciplinare.

B) Le sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi

Il regime sanzionatorio previsto dalla 146/90 riguarda anche i sindacati dei lavoratori.

Si parla di “illecito sindacale” tipizzato rispetto a quelle fattispecie previste come tali dalla legge stessa come modificata dalla 83/00.

Tra queste citiamo:

  • Violazione del termine di preavviso
  • Mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione
  • Mancato rispetto delle delibere d’invito della Commissione di garanzia

Quest’ultimo punto esce rafforzato dalle modifiche introdotte dalla 83/00; la Corte Cost. la affermò che in ogni caso il potere di applicare le misure afflittive sui lavoratori era esclusivamente del datore (anche se la segnalazione dei comportamenti punibili poteva venire dalla Commissione stessa).

Ma i datori non applicavano quasi mai le sanzioni e inoltre mancava una previsione legislativa in merito a questa eventualità.

Oggi è la Commissione di garanzia a deliberare la sanzione che può essere o inibitoria per la partecipazione alle trattative o di natura pecuniaria (il cui ammontare , da 5 a 50 milioni, è stabilito dalla Commissione stessa).

L’applicazione concreta invece spetta al datore, il quale opera la sospensione dei permessi sindacali retribuiti o quella dei contributi sindacali o entrambi.

Resta irrisolto il problema della sanzionabilità dei comportamenti illeciti tenuti da gruppi spontanei.

C) Le sanzioni ai lavoratori autonomi e agli enti erogatori dei servizi essenziali

L’art.4 l.146/90 estende ora (in seguito alle modifiche della 83/00) anche ai lavoratori autonomi il regime delle sanzioni.

La sanzione prevista, in caso di violazioni, è quella amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni (2582 25822 euro) di cui rispondono solidarmente gli organismi rappresentativi dei lavoratoti autonomi, professionisti e dei piccoli imprenditori e i singoli aderenti alla protesta. La sanzione è da deliberarsi dalla Commiss garanzia e applicarsi con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro. Dalla norma dovrebbero rimanere esclusi gli ordini professionali perché le leggi professionali rispondono a distanze pubblicistiche, con riguardo agli interessi morali della professione e non a quelli particolaristici dei loro appartenenti.

Anche gli enti erogatori sono stati assoggettati alle sanzioni; anche qui le violazioni consistono nel mancato rispetto degli obblighi di cui all’art.2 comma 2 o di quelli derivanti dagli accordi sindacali o dalle delibere della Commissione di garanzia.

Il Procedimento Sanzionatorio

 La norma di riferimento è l’art.4 comma 4 – quater , che distingue diversi adempimenti a seconda che si tratti di:

  • Contestazione degli illeciti
  • Deliberazione delle sanzioni
  • Applicazione delle stesse (che in certi casi può spettare anziché al datore alla Direzione provinciale del lavoro).

Tutta la procedura è ispirata al principio di difesa e al rispetto del contraddittorio.

Ad aprirla è la Commissione di garanzia, che informa le parti mediante notifica; esse possono presentare osservazioni ed essere ascoltate.

Le sanzioni eventualmente comminate ai singoli o agli organismi sindacali sono eseguite dal datore (nel primo caso a titolo disciplinare nel secondo a titolo di sanzione civile funzionale agli interessi pubblici in gioco), pena sanzioni per lui stesso se non ottempera.

Nei casi in cui la sanzione amministrativa viene deliberata dalla Commissione in via diretta o in via sostitutiva (art.4 4°sexies e 4°bis)al sanzione viene applicate mediante ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro.

 

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