Il divieto di discriminazioni riguarda non soltanto il sesso, ma anche ragioni ideologiche, di razza, di lingua (art. 15 st.lv., come modificato dall’art. 13 L. 903/1977). Il divieto di discriminazione ideologica trova la sua conferma nell’art. 8 st. lv. che vieta indagini sulle opinioni politiche, religiose o sin­dacali. Tale divieto deve cmq adeguarsi alle particolarità del lavoro presso un’orga­nizzazione, come un partito politico, o un’impresa scolasti­ca, giornalistica, che richiede per sua natura l’omogeneità dei prestatori all’ideologia professata dall’organizzazione o dall’impresa.

Assume rilevanza attuale anche il divieto di di­scriminazione per ragioni di razza e di lingua.

Art. 15 st.lv. e art. 3 co.1 cost.. L’art. 15 st.lv. rappresenta una sorta di applicazione nei rapporti di lavoro del principio d’eguaglianza giuridica sancito dall’art.3 cost., che stabilisce la pari dignità sociale, oltre che giuridica, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Nell’art.15 st.lv. manca il riferimento alle condizioni personali e sociali, la cui rile­vanza si può, tuttavia, desumere dall’art. 8 st. lv., in base al quale sono vie­tate al datore indagini sia ai fini dell’assunzione, sia nel corso del rapporto, su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

Requisiti fisici e malattie. Se ne desume la preclusione di condizionare l’assunzione a requisiti fisici ed estetici non necessari ai fi­ni dello svolgimento della prestazione di lavoro. Sono vietate altresì di­scriminazioni basate su malattie, come l’Aids o HIV, salve le misure precauzionali necessarie (art. 5 L.135/1990).

I comportamenti della vita privata, e quindi extraziendali, del lavoratore, come l’omosessualita, non dovrebbero assumere importanza ai fini del rapporto di lavoro salvo quelli che creano un pericolo per gli interessi aziendali con riferimento a comportamenti, anche reati penali, che possano costituire un pericolo per la sfera giuridica del datore, contrat­tualmente rilevanti, si pensi a comportamenti di pedofilia da parte di un maestro ele­mentare.

 

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