La Costituzione repubblicana non soltanto ripudia la concezione autoritaria del fenomeno sindacale posta a base dell’ordinamento corporativo, ma supera anche l’atteggiamento diffidente, o di apparente neutralità, che aveva caratterizzato gli Stati liberali. L’articolo 39 sancisce, con formula piena ed incondizionata, che “l’organizzazione sindacale è libera”. Titolare di tale diritto di libertà è qualsiasi organizzazione qualificabile come “sindacale” e, cioè, in mancanza di una definizione legale, qualsiasi organizzazione costituita per la tutela di interessi collettivi di lavoro.

Il principio di libertà sindacale garantisce, innanzitutto, la libertà delle scelte attinenti l’organizzazione interna del sindacato e la sua azione all’esterno, ivi inclusa la libertà di contrattazione collettiva. Inoltre, il riconoscimento di tale libertà implica anche la legittimità dei fini perseguiti dall’organizzazione sindacale ed un apprezzamento dell’idoneità di tale organizzazione al perseguimento dei fini stessi. Infine, la libertà sindacale implica anche la libertà del singolo di aderire o meno al sindacato.

È, quindi, riconosciuto anche l’esercizio della libertà c.d. negativa, ossia la scelta di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale. Tuttavia, l’esercizio della libertà negativa non è apprezzato dall’ordinamento al pari livello dell’esercizio della libertà positiva, perché soltanto quest’ultima è oggetto di una disciplina promozionale; lo stesso articolo 39 della Costituzione prevede che l’attività contrattuale delle rappresentanze dei lavoratori iscritti ai sindacati possa avere efficacia anche nei confronti dei non iscritti ad alcun sindacato; soltanto i lavoratori che scelgono di fare parte di una organizzazione sindacale possono proclamare lo sciopero.

I commi 2-4 dell’articolo 39 prevedono un procedimento volto ad attribuire efficacia generale al contratto collettivo. Tale efficacia è, infatti, riconosciuta al contratto collettivo che sia stato stipulato da “rappresentanze unitarie” formate, “in rappresentanza degli iscritti”, dai sindacati che abbiano richiesto la “registrazione presso uffici locali o centrali” e, in tal modo, abbiano acquisito la personalità giuridica. La dottrina prevalente ha, invero, intravisto in tale procedimento una insanabile contraddizione con il primo comma dell’articolo 39 Cost.

In particolare, il procedimento è stato accusato di essere inutilmente invasivo, poiché lo stesso risultato dell’attribuzione dell’efficacia erga omnes potrebbe essere conseguito mediante un provvedimento statuale di selezione del contratto collettivo al quale conferire efficacia generale, senza intervenire nella regolazione di quest’ultimo. Inoltre, il procedimento porterebbe a configurare il sindacato come “organo” di rappresentanza degli interessi di tutti i lavoratori appartenenti alla medesima categoria, trascurando così di considerare che lo “interesse primario” del sindacato è esclusivamente quello di difendere i propri soci, ossia gli iscritti.

Tali critiche hanno contribuito all’inattuazione della seconda parte dell’articolo 39 Cost., non essendo mai state emanate dal legislatore le norme a tal fine necessarie. Dall’analisi di tali posizioni emerge che tali critiche hanno privilegiato un’interpretazione per il tramite della quale sono state poste in rilievo le possibili implicazioni autoritarie della seconda parte dell’articolo 39, anziché quelle, altrettanto possibili, maggiormente coerenti con il rinnovato sistema costituzionale.

Inoltre, bisogna tenere conto che qualsiasi sistema legale di attribuzione di efficacia generale al contratto collettivo determina effetti che incidono non soltanto nella sfera giuridica dei “non iscritti”, ma anche in quella delle organizzazioni sindacali non stipulanti e dei lavoratori che vi fanno parte, limitando la loro autonomia negoziale, e soprattutto la stessa fondamentale posizione giuridica riconosciuta dall’articolo 39, 1° comma, della Costituzione.

L’obiettivo perseguito dal legislatore costituente, quindi, è in sostanza soltanto quello di garantire un contemperamento tra l’attribuzione di efficacia generale al contratto collettivo e il principio di libertà sindacale. Contemperamento realizzato subordinando l’attribuzione di tale efficacia ad un meccanismo che prevede la possibilità della partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali titolari del diritto sancito dal primo comma dell’articolo 39, al fine di favorire una correlazione tra di esse che non operi, reciprocamente, ad excludendum, bensì tenda ad una congiunzione o combinazione delle rispettive valutazioni.

Il che, peraltro, non contraddice l’assunto secondo il quale anche nel contratto efficace erga omnes l’organizzazione sindacale persegue l’interesse dei suoi membri e non già necessariamente quello di tutti gli appartenenti alla categoria. È proprio per l’interesse che spinge l’organizzazione sindacale alla stipulazione del contratto collettivo, che l’attribuzione a quest’ultimo, da parte dello Stato, di efficacia vincolante anche nei confronti di organizzazioni che perseguono diversi fini, è stata collegata ad un procedimento volto a favorire la mediazione tra le diverse istanze e, soprattutto, volto a garantire, nei casi di insuccesso di quest’ultima, che la soluzione del conflitto avvenga attraverso la verifica del diverso “peso rappresentativo” di ciascuna organizzazione.

 

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