Autonomia privata collettiva e contratto collettivo

La funzione tradizionale e tipica del contratto collettivo è quella di dettare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro.

Il contratto collettivo non è una somma di contratti individuali di lavoro, ma è destinato a trovare applicazione ad una serie aperta e indefinita di soggetti.

Il contratto individuale non è relegato in una posizione marginale rispetto a quello collettivo. In realtà, entrambi contratti sono idonei a dare direttamente assetto alla medesima situazione e al rapporto di lavoro.

Se l’ordinamento attribuisce al sindacato il potere di autonomia collettiva, il concreto esercizio di quel potere è subordinato al riconoscimento come agente contrattuale ad opera della controparte, la collaborazione è necessaria perchĂ© possa essere stipulato il contratto collettivo.

Nuove funzioni del contratto collettivo

Alla tradizionale funzione del contratto collettivo, che sempre stata quella di migliorare le condizioni di lavoro, si è aggiunta quella di concorrere all’organizzazione del lavoro e di gestire le vicende e le crisi aziendali e i conseguenti problemi dell’occupazione.

La legge ha previsto che possano essere definiti i limiti nei quali mantenere l’occupazione nell’ impresa in crisi che sia trasferita a un nuovo imprenditore o possa essere regolato il riassorbimento, totale o parziale, dei lavoratori eccedenti quando l’impresa è in crisi.

Emerge così la nuova dimensione dell’autonomia collettiva, rispetto a quella tradizionale.

Così come l’inderogabilitĂ  comporta il sacrificio dell’interesse individuale del disoccupato che pure sarebbe disposto ad accettare il di lavorare a condizione inferiori da quelle previste in sede sindacale, l’esigenza che non vada dispersa la capacitĂ  di occupazione delle imprese in crisi comporta il sacrificio dell’interesse individuale di chi vorrebbe continuare a lavorare e viene posto in cassa integrazione guadagni o in mobilitĂ .

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