I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro ministeri (art. 95 co. 2). Tale responsabilità risulta essere:

  • responsabilità politica davanti al Parlamento.
  • responsabilità amministrativa all’interno dei singoli ministeri.
  • responsabilità civile, comune a tutti i funzionari.
  • responsabilità penale, disciplinata dall’art. 96 secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria, ma solo con l’autorizzazione del Senato o della Camera.

In passato giudicare i ministri per questo tipo di reati spettava alla Corte costituzionale, ma tale giurisdizione fu poi attribuita alla magistratura ordinaria dato chela Corterischiava in questo modo di accumulare arretrati su altre questioni (caso Lockheed).

I reati di cui si parla nell’ultimo punto, pur essendo reati comuni, hanno una particolare colorazione politica in quanto non possono essere commessi da nessuno se non dai ministri, da cui il termine reati ministeriali. Il procedimento che può portare al processo penale di uno dei ministri è il seguente:

  • la notitia criminis viene raccolta dal Procuratore della Repubblica che la trasmette ad un collegio speciale, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello competente per territorio.
  • questo collegio compie le indagini preliminari, sente il pubblico ministero e, entro novanta giorni, può:
    • o disporre l’archiviazione.
    • o trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica per l’immediata rimessione al Presidente della Camera competente.
  • (secondo caso) il Presidente della Camera competente invia alla Giunta per le autorizzazioni a procedere gli atti a lui trasmessi dal Procuratore.
  • la Giuntariferisce al Parlamento con una relazione scritta.
  • il Parlamento può alternativamente:
    • o negare l’autorizzazione a procedere.
    • o concedere l’autorizzazione, lasciando libero corso al processo penale dinanzi a quello che è stato chiamato Tribunale dei ministri.
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