Lo Statuto albertino, ovvero la costituzione promulgata da Carlo Alberto il 4/3/1848 che, anche se solo formalmente, rimase in vigore fino al 1/1/1948, si differenzia profondamente da quelle che sono le costituzioni moderne degli Stati democratici in quanto è una costituzione octroyèes (concessa) e non costituita, cioè elaborata da un’assemblea costituente.

Oltre allo Statuto albertino assistiamo in quel periodo anche alla nascita di altre costituzioni, quelle di epoca napoleonica, quelle del 1820-21 ed inoltrela Costituzionedelle due Sicilie e quella del Granducato di Toscana, quella degli Stati della Chiesa e quella del Ducato di Parma, che ebbero tuttavia vita breve a differenza appunto dello Statuto albertino, l’unica costituzione che resistette alla sconfitta del 1849.

La caratteristica essenziale dello Statuto era la presenza di un Parlamento, formato da due Camere, e di un Governo di ministri nominati dal re, ovvero da colui mediante il quale i due centri di potere venivano messi in contatto. Questi due centri di potere erano dunque nettamente separati, ma fra di essi esisteva comunque un contatto politico che li portava ad essere dipendenti l’uno dall’altro, situazione che portò alla nascita di un rapporto fra i due centri di potere: i ministri richiedevano non solo la fiducia del re che li nominava, ma anche quella del Parlamento, senza la quale avrebbero visto paralizzata la loro eventuale azione politica, e potevano contare anche sull’istituto della controfirma .

Si venne a creare dunque l’uso da parte del Governo di procurarsi la fiducia del Parlamento, affidamento concesso sulla base dell’esposizione del programma che il Governo appena nominato era tenuto ad effettuare.

Lo Statuto albertino era comunque carente sotto due aspetti:

  • le libertà del cittadino erano trattate solo in nove articoli e comunque, nonostante fossero enunciate, erano sottoposte alle decisioni del legislatore che poteva rendere l’enunciazione semplicemente platonica.
  • si trattava di una carta costituzionale flessibile che, seguendo il principio della sovranità parlamentare, poteva facilmente essere modificata.
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