Anche nel processo costituzionale si ripropone la trilogia degli atti processuali:

Decreto → atto individuale adottato dal presidente per fini organizzatori interni alla corte, non è motivato

Sentenza → provvedimento decisorio per eccellenza, approvata in camera consiglio e pronunciata nel nome del popolo italiano, motivata di fatto e di diritto, comunicata alla camera o ai consigli regionali, datata nel giorno dell’approvazione, sottoscritta dal presidente e dal giudice relatore-istruttore-redattore, depositata in cancelleria e pubblicata nei 10gg successivi sulla G.U., è definitiva

Ordinanza → approvata in camera di consiglio , motivata, datata nel giorno datata nel giorno dell’approvazione, sottoscritta dal presidente e dal giudice relatore-istruttore-redattore, depositata in cancelleria e pubblicata nei 10gg successivi sulla G.U., non è definitiva

La differenza tra sentenze o ordinanze sul piano sostanziale è principalmente la caratteristica di essere definitive o meno, però esistono casi di ordinanze (es. quelle di manifesta infondatezza) che possono considerarsi come vere e proprie decisioni che concludono i giudizio e casi di sentenze ( es. quelle di rigetto ) che non sono definitive ( perché non escludono che in un secondo momento la corte riconosca l’illegittimità della legge ). Quindi l’associazione sentenza => definitiva ed ordinanza => non definitiva va sostituita con la divisione fra decisioni d’accoglimento (in cui la forma della sentenza è indispensabile) e decisioni di rigetto (che si distinguono in processuali o di merito, la cui forma può essere sia sentenza sia ordinanza) .

 

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