“Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica, che la coordinano con la finanza dello stato, delle province e dei comuni”. In sede dottrinale si suole rispondere che alle regioni non compete la mera disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti perché esse siano in grado di svolgere le loro “funzioni normali”; ma vanno dati autonomi poteri di determinazione delle loro entrate, amministrando e riscotendo una serie di propri tributi.

Al contrario è dominante la tesi per cui la legislazione locale istitutiva di nuove tasse od imposte sarebbe soltanto attuativa della legislazione nazionale. Ed anche la giurisprudenza costituzionale si è saldamente collocata lungo questa linea, rilevando “come l’autonomia legislativa regionale in materia tributaria… trovi la sua specifica fonte di disciplina nell’art. 119 Cost”. In questi stessi termini occorrerebbe che le regioni fossero dotate di reali e significativi margini di scelta.

In quell’ordinamento si ragione di quattro specie di tributi “attribuiti” alle regioni: cioè dell’imposta sulle concessioni statali, della tassa sulle concessioni regionali, della tassa di circolazione e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Se a ciò si aggiunge che i proventi di simili tributi non sono adeguati alle spese che si tratta di sostenere, s’intende il motivo per cui quella regionale è comunemente detta una finanza derivata o di trasferimento.

Ad aggravare la condizione dell’autonomia finanziaria regionale concorrono due circostanza ulteriori. In primo luogo, sullo stesso versante della spesa, varie leggi statali di finanziamento delle regioni tendono a dettare discipline di principio assai penetranti, tali da indirizzare la spesa stessa, orientandola verso puntuali obiettivi di interesse regionale. Ma una tale indicazione non ha ricevuto applicazioni univoche e costanti; e basta ricordare i macroscopici casi di fondi speciali come quello “sanitario nazionale” o come quello “per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali”.

In secondo luogo, giova ricordare che la finanza regionale non forma più l’oggetto di una disciplina apposita. È accaduto, perciò, che i flussi del finanziamento statale siano stati quantificati di anno per anno, attraverso le leggi finanziarie collegate alle leggi di bilancio.

 

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