La genesi

L’Assemblea Costituente si riunì per la prima volta nel 1946.

All’elaborazione della Costituzione si giunse in due fasi:

fase preparatoria: realizzata da un’apposita Commissione (Commissione dei 75). Questa commissione era divisa in tre sottocommissioni che dovevano occuparsi di 3 temi:

I: Diritti e doveri dei cittadini

II: Ordinamento della Repubblica

III: Diritti e doveri economico – sociali

fase plenaria in aula.

Il progetto di Costituzione venne presentato all’Assemblea plenaria nel Gennaio del 1947 e venne approvato in testo definitivo nel Dicembre 1947. La Costituzione è entrata in vigore il 1 Gennaio 1948

La Costituzione è il punto di convergenza di 3 diverse tradizioni culturali:

cultura liberale = riconoscimento dei diritti della persona

cultura cattolica = diritti dell’uomo in comunità

cultura socialista = difesa del lavoro e delle classi più deboli

Le diverse tradizioni hanno dato vita a un “costituzione di compromesso”

La nostra costituzione ha delineato uno Stato i cui cittadini siano uomini liberi. L’Italia repubblicana presenta la caratteristica di essere:

Stato di diritto: le norme giuridiche disciplinano l’attività dei privati e dello Stato.

il cittadino può avvalersi della legge per difendere i propri diritti.

Stato democratico – rappresentativo: I cittadini sono i titolari della sovranità. Nei moderni Stati democratici la possibilità che le decisioni vengano prese direttamente dal popolo incontra un limite invalicabile nella difficoltà di convocare tutti i cittadini. Per questo eleggiamo i nostri rappresentanti in Parlamento.

Stato sociale: La nostra democrazia riconosce a tutti pari dignità sociale e impiega la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

La nostra carta fondamentale ha fornito al nostro paese una serie coordinata di principi capaci di regolare la convivenza dei cittadini e il funzionamento delle istituzioni. Le prescrizioni costituzionali, però, sono state realizzate lentamente.

In sintesi:

La Costituzione italiana si definisce:

scritta perché i principi e gli istituti fondamentali dell’organizzazione dello Stato sono consacrati in un documento (il testo cost.) e perché è espressamente prevista (art.138) la forma scritta per le leggi che regolino la materia costituzionale;

rigida perché alle norme in essa contenute è stata assegnata un’efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie,di modo che le leggi che modificano la Cost. e le leggi in materia cost. devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento di formazione delle leggi ordinarie ma con una procedura aggravata art.138;

votata;

convenzionale perché le forze politiche che l’ hanno redatta e approvata erano fra loro in contrasto fra loro a causa delle profonde divisioni ideologiche fra le forze politiche cattoliche,comuniste,liberali tutte rappresentate nell’Assemblea Cost.,per cui è stato necessario,al fine di dare un nuovo assetto cost. allo Stato,che esse procedessero alle relative concessioni.

Una Cost. si dice ordinativa quando promana da un’unica forza politica che detiene il potere.

La struttura

Il testo della costituzione si articola in 3 parti:

Principi fondamentali (artt. 1-12): affermano i valori fondamentali di LIBERTA’, UGUAGLIANZA, SOLIDARIETA’. Essi sono ancora oggi vitali

I principi fondamentali stabiliscono dei criteri di ordine generale a cui si devono attenere le leggi ordinarie nell’elaborazione dell’ordinamento giuridico

Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) Questa parte regola i rapporti civili, etico – sociali, politici, economici. Queste norma rappresentano un’innovazione rispetto alle costituzioni allora vigenti nei paesi democratici

Parte II – Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). Delinea il nostro ordinamento statale. Gli organi costituzionali sono: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura. Seguono le norme relative alle regioni, province e comuni e alle garanzie costituzionali.

La costituzione si conclude con una serie di Disposizioni transitorie e finali, dettate allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime al nuovo ordinamento democratico.

 

Contenuti

Principio democratico (art. 1): la costituzione si apre con un’affermazione dalla quale si deriva che il nostro Stato, repubblicano e democratico, si basa sul consenso dei cittadini; il popolo ha la sovranità e la esercita attraverso l’elezione dei suoi rappresentanti al Parlamento e con i referendum popolari

Principio del lavoro (art. 1 e 4): il lavoro è il fondamento della struttura politica dello Stato. Il lavoro è un diritto – dovere fondamentale; il lavoro è ampiamente tutelato nella nostra costituzione

Principio personalistico (art. 2): i “diritti inviolabili” non sono creati, ma riconosciuti dallo Stato. Il principio afferma il valore assoluto e universale della persona umana. La tutela della persona riguarda il singolo cittadino e le formazioni sociali. Tra le persone e lo Stato si collocano una serie di società intermedie.

Principio solidaristico (art. 2): la solidarietà è la risultante dell’interdipendenza fra tutti gli uomini. La solidarietà si esprime attraverso le formazioni sociali.

Principio di uguaglianza (art. 3): La solidarietà si esprime anche nel compito attivo assunto dalla repubblica di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Lo stato deve garantire non solo l’uguaglianza formale, ma anche quella sostanziale.

Uguaglianza “formale” e “sostanziale” L’uguaglianza formale di tutti i cittadini è affermata nel primo comma dell’art. 3, mentre quella sostanziale nel secondo comma del medesimo articolo. La costituzione si impegna a trasformare i diritti in concrete possibilità:

art. 4 si prefigge di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva realizzazione del diritto di lavoro

art. 24 assicura ai non abbienti i mezzi per agire in difesa davanti ad ogni giurisdizione

art. 37 riconosce alla donna lavoratrice gli stessi gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spettano al lavoratore

art. 48 stabilisce il principio del suffragio universale ed uguale per uomini e donne

art. 51 prevede che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

La tutela dei diritti della donna lavoratrice, il suffragio universale, la parità fra i sessi sono mezzi per assicurare l’uguaglianza effettiva dei cittadini per il pieno sviluppo della persona umana. L’uguaglianza è un importante obiettivo da raggiungere e consiste in uguali opportunità garantite ai cittadini.

Principio autonomista (art. 5): questo principio è caratteristico delle moderne costituzioni democratiche. Il decentramento che promuove le autonomie locali si realizza quando gli enti territoriali minori. Nel nostro ordinamento il decentramento è ampio. L’autonomia è intensa nelle regioni a statuto speciale dove risiedono minoranze linguistiche, protette da speciali norme (art. 6)

Principio internazionalista: lo Stato si è affermato come un sistema chiuso. Oggi il mondo è cambiato rispetto al passato. Si va verso una nuova fase del diritto internazionale. Da qui nasce la necessità che il concetto di Stato vada rivisto in senso più rispondente alle mutate condizioni del mondo e alle esigenze della pace e della cooperazione fra i popoli.

Negli ultimi anni si è diffusa la convinzione che la nozione di sovranità unica e indivisibile vada rivista.

La nostra costituzione riconosce l’esistenza di una comunità internazionale di stati; concede diritto di asilo allo straniero; ha previsto che lo straniero non venga estradato.

 

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