Nel primo caso già dal testo dell’articolo che fa riferimento a termini di legge, se ne desume che non possono essere oggetto di rifiuto di promulgazione atti diversi che qualificandosi come leggi, non abbiano la benché minima parvenza per la quale si prevede il ricorso alla rifiuto della promulgazione.

Nel secondo caso il rifiuto di promulgazione costituisce diretta applicazione del principio generale secondo cui nessuno può essere obbligato a compiere atti che determinano una responsabilità penale nei propri confronti.

Con riferimento all’ipotesi di una legge costituzionale inesistente, inaccettabile è la tesi secondo cui se il vizio formale non consentisse di qualificare la legge promulgata, come una legge costituzionale, il presidente della Repubblica potrebbe però considerarla come legge ordinaria (vizo formale) o conseguentemente rinviarla alle camere qualora la giudicasse incostituzionale sotto il profilo sostanziale. Bisogna escludere l’applicabilità dell’istituto della conversione di un atto viziato in un altro atto, di diversa specie del quale ricorrono i requisiti formali

Passando ad esaminare il problema dell’ammissibilità nei confronti di leggi costituzionali del potere presidenziale di rinvio, si potrebbe innanzitutto addurre il principio ricavabile dal comma 2, dell’art.74, in base al quale la promulgazione delle leggi deve seguire senza interruzione le eventuali nuove approvazioni da parte di ciascuna camera conseguente all’esercizio del potere di rinvio.

Tale principio, infatti, risulterebbe violato qualora una legge costituzionale fosse riapprovata dalle camere, a seguito del rinvio, a maggioranza assoluta, poiché in tal caso l’eventualità dell’intervento popolare, o la necessità di attendere la scadenza del termine di tre mesi dalla richiesta del referendum, escluderebbero la possibilità che all’approvazione da parte delle camere segua la promulgazione.

In realtà tale norma, riferendosi all’approvazione delle camere vuole intendere che normalmente l’approvazione delle camere è l’approvazione definitiva della legge, e quindi ammette implicitamente, che qualora la definitività dell’approvazione provenga da un evento successivo la promulgazione faccia seguito a questo evento.

L’articolo 74 stabilisce che il rinvio può essere compiuto soltanto nei confronti delle camere, tale potere va escluso quando il rinvio dovrebbe essere indirizzato al popolo oltre che alle camere. Nell’ipotesi in cui il popolo fosse in concreto intervenuto nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali. L’argomento non è più probante e si esclude ogni sorta di contitolarità del popolo nella formazione delle leggi costituzionali e l’eventuale intervento popolare si ricostruisce come una mera condizione di efficacia della deliberazione delle camere.

Un limite generale al potere di rinvio delle leggi costituzionali scaturisce dalla seguente interpretazione dell’articolo 74 comma 1,: poiché tale disposizione stabilisce tassativamente che ciò che si può chiedere alle camere con il rinvio è soltanto una nuova deliberazione sulle leggi, il potere di rinvio deve ritenersi escluso tutte le volte che dal suo esercizio derivino o possono comunque derivare conseguenze diverse più gravose rispetto a quelle previste dall’articolo 74. Il che nei confronti delle leggi costituzionali, significa che il loro rinvio da parte del presidente della Repubblica è inammissibile qualora ciò comporti il rinnovo dell’intero e macchinoso procedimento.

L’unico caso nel quale il presidente della Repubblica può procedere al rinvio è quello relativo ad una legge costituzionale il cui contenuto sia tale da comportare, in caso di promulgazione della stessa, la responsabilità del presidente prevista dall’articolo 90 della costituzione, in tal caso il presidente, prima di rifiutare in assoluto la promulgazione, deve rinviare la legge alle camere preannunciando attraverso il messaggio che accompagna il rinvio, la propria intenzione di rifiutare la promulgazione ove la legge venga nuovamente approvata.

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