La Costituzione ha previsto anche il Parlamento in seduta comune, che è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari (deputati e senatori). E’ considerato però un collegio imperfetto, perché non è padrone del proprio ordine del giorno; viene riunito solo per specifiche funzioni, tassativamente elencate dalla Costituzione, che consistono in compiti elettorali (elezione del P. della Repubblica, dei 5 giudici costituzionali e di 1/3 dei componenti del CSM) e nella funzione accusatoria (messa in stato d’accusa del P. della Repubblica).

Esso è presieduto dal P. della C. dei deputati e per il suo funzionamento si applicano le disposizioni del regolamento della C. dei deputati.

L’organizzazione delle Camere:Presidenti e Uffici di Presidenza

Per disciplinare la propria organizzazione interna ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell’art. 64 Cost. La maggioranza dei componenti ex comma III è detta numero legale per la validità della seduta. La maggioranza speciale ivi citata è detta maggioranza qualificata (per esempio per l’elezione del presidente della repubblica).

I regolamenti parlamentari sono tradizionalmente considerati insindacabili all’esterno della camera che li ha adottati (principio dell’insindacabilità degli interna corporis). A meno che in via indiretta nel sindacare un atto che sia applicazione di loro norme si constati dalla corte costituzionale una violazione di norma costituzionale. Il regolamento parlamentare va considerato atto normativo a carattere legislativo in rapporto di separazione rispetto agli atti di legislazione ordinaria.

Camera dei deputati e senato, allo scopo di realizzare nel modo più funzionale le loro attribuzioni, si articolano in una serie di organi permanenti, sostanzialmente identici in entrambi i rami del parlamento:

l’assemblea, il presidente, l’ufficio di presidenza (al senato chiamato consiglio di presidenza), i gruppi parlamentari, la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari (o dei capigruppo), le commissioni.

  1. L’assemblea parlamentare: essa ha la titolarità delle attribuzioni di ciascun ramo del parlamento, tuttavia data la complessità delle attribuzioni ne decentra alcune presso altri organi nell’ambito della propria organizzazione interna.
  2. Il Presidente della Camera è l’organo che la rappresenta nella sua unità garantendo imparzialità e facendo osservare il regolamento. In particolare dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato, sovrintende il funzionamento dell’ufficio di presidenza e assicura il buon andamento dell’amministrazione interna.

Nota differenziale rispetto il Presidente del Senato e quello della Camera è che mentre il primo esercita a titolo di supplente le funzioni di Presidente della Repubblica quando questi non è in grado di adempierle (art. 86 Cost.); il secondo presiede le sedute in comune dei due rami del Parlamento (art. 63 Cost.).

3. L’Ufficio di presidenza è costituito in entrambe le camere dal presidente, 4 vice presidenti, 3 questori e 8 segretari. In esso devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari;a seguito del fenomeno delle “migrazioni” dei parlamentari da un gruppo parlamentare ad un altro, il regolamento del Senato ha stabilito che “i segretari che entrino a far parte di un gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell’elezione, decadono dall’incarico”.

Il compito dell’ufficio della presidenza è quello di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. In particolare: i vicepresidenti collaborando con il presidente e possono essere convocati ogni volta che questi lo ritenga opportuno, sostituendolo in caso di assenza. I questori curano collegialmente il buon andamento dell’amministrazione predisponendo il progetto di bilancio e il conto consuntivo. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della camera, ne danno lettura e procedono alle operazioni connesse.

4. I gruppi parlamentari: sono organi collegiali che riuniscono tutti i parlamentari aderenti alla stessa formazione politica. Alla Camera dei deputati, per costituire un gruppo parlamentare, occorre un numero minimo di 20 deputati, tuttavia l’Ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di 20 iscritti, purché questo rappresenti un partito organizzato che abbia presentato con il medesimo contrassegno in almeno 20 collegi, proprie liste ottenendo una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi. Sempre alla Camera dei deputati entro due giorni dalla prima seduta i deputati devono dichiarare a quale gruppo appartengono, altrimenti costituiscono un unico gruppo misto residuale.

I gruppi parlamentari hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento di ciascuna camera perché fanno valere la disciplina del partito in sede parlamentare, vincolando i parlamentari di ciascun partito a rispettarne le direttive politiche. Tenendo fermo il divieto di mandato imperativo l’eventuale sanzione disciplinare consiste nell’espulsione dal gruppo o dal partito che pregiudica la futura candidatura alle successive elezioni.

Il gruppo ha così duplice natura (eccezion fatta per il gruppo misto): organo di una camera e organo di un partito (di regola disciplinato come tale anche nello statuto del partito) avendo così il ruolo di istituzione di raccordo fra parlamento e partiti. Sono definiti dal Pizzorusso unione personale risultante dal conferimento alle stesse persone fisiche della titolarità di uffici appartenenti a due organizzazioni diverse.

Attribuzioni:

designano i componenti di altri organi parlamentari (le commissioni permanenti per es.) e mediante la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari realizzano la programmazione dei lavori parlamentari.

  1. Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che possono essere permanenti o temporanei, monocamerali o bicamerali.

Le commissioni temporanee hanno specifiche finalità, come per es. le commissioni parlamentari di inchiesta, svolgenti indagini e accertamenti su situazioni di fatto, comportamenti di persone ed enti e possono essere miste, ossia composte sia da senatori che da deputati.

Le commissioni parlamentari permanenti sono organi collegiali che attuano il decentramento del lavoro parlamentare mediante specifiche competenze per materia. Sono 13 sia nella Camera dei deputati che nel Senato della Repubblica e ognuna ha competenza in determinati settori. Inoltre esse si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo e per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo quanto stabilito dal regolamento; e poi si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri nel procedimento di formazione del decreto legislativo.

In riferimento alla sede consultiva ricordiamo le commissioni filtro, il cui parere è, su disposizione del Presidente dell’Assemblea, obbligatorio (ed in certi casi pure vincolante) ai fini della valida formazione della legge ordinaria.

Le commissioni bicamerali sono formate in parti eguale da rappresentanti delle due Camere. La Costituzione prevede (art.126) prevede espressamente una sola commissione bicamerale: quella per le questioni regionali.

Con legge sono state istituite commissioni bicamerali con poteri di controllo, di indirizzo e di vigilanza. Ricordiamo: il Comitato per i servizi di sicurezza che ha funzione di controllo politico-istituzionale; e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per far sì che l’informazione da parte del servizio pubblico si svolga in modo tale da garantire il corretto funzionamento del sistema democratico.

  1. Giunte parlamentari:

organi permanenti interni delle Camere composti in proporzione dei gruppi parlamentari – non vengono rinnovate – sono 3 per la Camera (per il regolamento, delle elezioni e per le autorizzazioni a procedere) e 3 per il Senato (per il regolamento, delle elezioni e delle immunità parlamentari e per gli affari delle Comunità europee).

 

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