Data la disciplina suddetta, non può ritenersi che esista nei confronti della persona fisica dell’accomandante un intuitus personae e quindi deve concedersi che egli possa cambiare, senza che per questo si produca una modifica del contratto sociale.

Il trasferimento della partecipazione sociale dell’accomandante, tuttavia (art. 2322):

  • è ammesso liberamente per causa di morte.
  • è subordinato al consenso della maggioranza quando si effettua per atto tra vivi.

Tale maggioranza si calcola in base al capitale sottoscritto, senza distinzione fra accomandanti e accomandatari, e tenendo conto anche della volontà del socio che trasferisce la quota.

L’atto costitutivo può disporre diversamente, sia nel senso di vietare il trasferimento in assoluto sia nel senso di ammetterlo in ogni caso, fermo restando il divieto di cui all’art. 2314 co. 2.

La costituzione di usufrutto o di pegno della quota dell’accomandante è ammissibile sotto quelle stesse condizioni richieste per il trasferimento.

Venir meno di tutti gli accomandanti o di tutti gli accomandatari

La società si scioglie, oltre che per le cause previste dall’art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari. Tale scioglimento, tuttavia, non è immediato, ma rinviato alla scadenza del termine di sei mesi, per dar modo nel frattempo di sostituire il socio venuto meno (art. 2323 co. 2). Relativamente all’amministrazione della società nel caso suddetto v. art. 2323 co. 1 (pg. 64).

Una particolare ipotesi è quella dell’esclusione dell’unico accomandatario, per la quale peraltro non basta una deliberazione a maggioranza, ma occorre una pronuncia giudiziale.

Creditori insoddisfatti dopo l’estinzione della società

Avvenuta la liquidazione, ripartito l’attivo fra i soci e cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono agire nei confronti degli accomandanti unicamente nei limiti della quota da essi percepita nella liquidazione (art. 2324).

Tale norma, come si intuisce, permette di tutelare contemporaneamente i creditori sociali e gli accomandatari.

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