Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte, art. 2581. Il trasferimento per atto tra vivi, che deve essere provato per iscritto, può essere sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo e le parti possono usare qualsiasi schema contrattuale. I contratti previsti e utilizzati per lo sfruttamento economico di un’opera di ingegno sono:

il contratto di edizione, con cui l’autore concede in esclusiva ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l’opera, per conto e a spese dell’editore stesso. L’editore a sua volta si obbliga a stampare, a mettere in commercio l’opera e a corrispondere all’autore il compenso pattuito. Il contratto non può eccedere i 20 anni;

il contratto di rappresentazione e di esecuzione, con cui l’autore cede, non in esclusiva, il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine o di eseguire in pubblico una composizione musicale. L’altra parte si obbliga a provvedervi a proprie spese. Il diritto d’autore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali, a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi, che possono andare dall’imitazione totale o parziale degli elementi creativi essenziali di un’opera altrui (plagio – contraffazione), alla lesione di singole manifestazioni del diritto di autore, quali l’abusiva riproduzione o diffusione fra il pubblico di opere cinematografiche, letterarie e musicali.

Il titolare di uno dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno possono adire l’autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento del proprio diritto e l’inibizione della violazione temuta o in atto. In questo secondo caso può chiedere che vengano applicate le sanzioni tipiche della rimozione e della distruzione di quanto è stato strumento materiale della lesione del diritto patrimoniale o morale, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, art. 158 l. autore.

Il giudice può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali a spese della parte soccombente, art. 166 l. autore.

Le opere dell’ingegno godono di una protezione circoscritta al territorio nazionale e per le loro caratteristiche sono esposte al pericolo della concorrente utilizzazione abusiva da parte di terzi in altri Stati. Tale pericolo ha sollecitato accordi internazionali volti ad estendere l’ambito territoriale di tutela del diritto d’autore e l’Italia ha aderito alle due Convenzioni Internazionali in materia:

la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1896,

la convenzione universale sul diritto d’autore di Ginevra del 1952.

 

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