L’esigenza che il capitale corrisponda a reali conferimenti comporta, almeno di regola, che vi sia un’alterità tra soggetto destinatario di questi (società) e soggetto conferente (socio). Di qui l’esplicito divieto posto dall’art. 18 della II direttiva comunitaria, e conseguentemente il vecchio art. 2357 quater, che disponeva che in nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.

A questa chiara regola, tuttavia, il nuovo art. 2357 ter co. 2 pone una non lieve eccezione. Dopo aver sancito che, fintanto che le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, prosegue disponendo che l’assemblea può tuttavia autorizzare l’esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il divieto di sottoscrizione, quindi, è assoluto per la società che già non possegga azioni proprie, ma, una volta che essa ne abbia acquistate, può anche sottoscriverne di nuove.

A prescindere da questa eccezione, la regola è che la violazione del divieto di sottoscrizione non comporta alcuna invalidità, dal momento che la legge imputa direttamente la sottoscrizione, invece che alla società, ai promotori e ai soci fondatori o, in caso di aumento di capitale, agli amministratori, facendo gravare su di essi la liberazione delle azioni sottoscritte e recuperando così, imperio iure, la necessaria alterità tra società conferita ria e soggetto conferente (socio). Analoga soluzione viene adottata per il caso che la sottoscrizione sia fatta da un terzo in nome proprio, ma per conto della società: il terzo, infatti, è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio , così che l’onere del conferimento grava anche su di lui. Poiché, tuttavia, l’interposizione del terzo presuppone una qualche intesa con i promotori, con i soci fondatori o con gli amministratori, anche questi soggetti sono coinvolti dalla norma in una responsabilità solidale per la liberazione delle azioni sottoscritte dal terzo.

A queste conseguenze può sottrarsi soltanto chi dimostri di essere esente da colpa.

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