La rilevanza dell’elemento dimensionale si è manifestata anche nel C.C. (2345 bis) ma soprattutto nelle leggi speciali. Un classico è lo statuto dei lavoratori la cui applicazione ex art 35 è limitata a imprese industriali e commerciali che occupano più di 15 dipendenti nelle unità produttive singole o nel comune e alle imprese agricole con più di 5 dipendenti. Vi sono poi leggi che hanno ad oggetto “piccole e medie imprese” e “grandi imprese”. Per delimitare le due categorie si utilizzano capitale investito (nozione oscillante: a volte determinato includendo solo le immobilizzazioni tecniche, a volte includendo anche il capitale circolante) e numero dei soggetti occupati. “Grande impresa” è una definizione che si ricava nelle leggi in tema di situazioni di crisi economica specie il d.lgs. 270/1999 in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. La legge per definirle fa riferimento a imprese, essenzialmente di gruppo, di notevoli dimensioni, che, di fronte allo stato di crisi in cui versano, si sono volute sottrarre al fallimento e assoggettare a un nuovo procedimento, quello della amministrazione straordinaria, diretto ad assicurare il proseguimento dell’attività produttiva e mantenimento dei livelli occupazionali.

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