Quando fra gli interessi coinvolti nell’ attività d’ impresa taluni meritano particolare attenzione, la legge determina i controlli opportuni affinchè l’ attività “possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”. SI hanno così ORDINAMENTI SETTORIALI. La conseguenza è che l’ imprese vivono ed operano utilizzando soprattutto il cosiddetto risparmio diffuso, vale a dire il risparmio della collettività. Dagli albori dello sviluppo commerciale, ciò avviene coniugando l’ esigenza dell’ investimento nei processi produttivi con l’ istanza del privato a vedere custoditi i propri risparmi. Con il deposito presso la banca, tipica intermediaria, il privato vede protetto il risparmio che ha accumulato; la banca peraltro con quella ricchezza finanza i processi produttivi, attivando un ciclo che risulta essenziale nel sistema.

La delicatezza della vicenda è di tutta evidenza. Da qui l’ opportunità, la necessità di controlli preventivi e successivi, sull’ impresa (i.e. la banca) che si interpone come intermediario e sulla sua azione, al fine di garantirne la stabilità vigilando sulla sua sana e prudente gestione. Partendosi da particolari regolazioni del rapporto clienti- banca, si articola un modello di organizzazione di scambi che permette di operare su moneta bancaria in sostituzione del pagamento regolato con i mezzi tradizionali.

Per ciò che qui più ci concerne, basterà ricordare che il sistema bancario italiano appare oggi centrato sul complesso dei poteri attribuiti al Comitato interministeriale del credito e del risparmio, al ministro dell’ economia e alla Banca d’ Italia. L’ autorizzazione all’ esercizio dell’ attività bancaria se non è (più) soggetta alla discrezionalità dell’ autorità competente, esige tuttavia il rispetto di requisiti vuoi in punto di struttura organizzativa e di minimi di capitale di rischio dell’ impresa che esercita l’ intermediazione nel credito, vuoi in punto di qualificazione dei soggetti. L’ impresa bancaria deve inoltre essere costituita con la forma delle società per azionie della cooperativa a responsabilità limitata.

La gestione deve seguire disposizioni a carattere generale della Banca d’ Italia. Un flusso d’ informazioni al di là della particolare significatività dei bilanci bancari, le cosiddette situazioni periodiche, è preordinato al fine di consentire la vigilanza informativa della Banca d’ Italia. La Banca d’ Italia gode ancora di poteri di vigilanza ispettiva ed è competente all’ autorizzazione di fusioni e scissioni fra banche. Per le operazioni bancarie è prescritta una particolare trasparenza.

Interventi particolari (la cosiddetta amministrazione straordinaria delle banche) sono previsti non solo quando siano riscontrate gravi perdite del patrimonio, ma anche quando si ravvisino gravi irregolarità nell’ amministrazione. Una procedura sostitutiva del fallimento regola infine lo scioglimento della banca non solo per sua insolvenza ma anche per irregolarità amministrative di eccezionale gravità. La raccolta del risparmio tra il pubblico è tassativamente vietata ai soggetti diversi dalle banche. Può però essere consentita, nei limiti e criteri stabiliti dal CICR, quando non sia svolta nei confronti del pubblico, e si verifichi invece soltanto presso soci e dipendenti, o presso società controllanti.

 

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