La società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice formano la categoria delle società di persone. La società semplice può esercitare solo attività commerciale. La società in nome collettivo è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale sia per l’esercizio di attività non commerciale. In ogni caso è soggetta all’iscrizione al registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (società di tipo commerciale). Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Una specifica scelta di questo tipo di società è necessaria solo se l’attività da esercitare non è commerciale. La società in accomandita semplice si caratterizza rispetto alla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:

– I soci accomandatari che rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali

– I soci accomandanti che rispondono alla quota conferita.

E’ un tipo di società che deve essere specificatamente scelto dalle parti.

 

La costituzione della società

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali. Diversamente a quanto stabiliva il codice del 1942, anche per le società semplici oggi è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione avviene nella sezione speciale ed era in origine priva di specifici effetti giuridici avendo solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Recentemente questo punto è stato modificato, infatti l’art. 2 del d.lgs. 18.5.2001 n. 228 ha attribuito anche efficacia di pubblicità legale all’iscrizione delle società semplici.

Il contratto può essere concluso anche verbalmente e può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto). Regole non diverse valgono per la nascita di società in nome collettivo. Le une e le altre sono però prescritte solo ai fini dell’iscrizione della società nel registro delle imprese; iscrizione che, a differenza di quella della società semplice, è condizione di regolarità della società, ma non è elevata a condizione di esistenza della stessa, come nella società di capitali.

Infatti, l’omessa registrazione incide solo sulla disciplina della società in nome collettivo. I rapporti fra società e terzi sono regolati sotto alcuni aspetti dalla disciplina della società semplice. La società in nome collettivo si distingue in regolare e irregolare. E’ regolare la società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese. Essa è integralmente disciplinata dalle norme della società in nome collettivo. E’ irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno redatto l’atto costitutivo (società di fatto) oppure, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso. In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettività irregolare.

Quindi ai soli fini della registrazione e della regolarità della società, l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

La generalità dei soci. La partecipazione degli incapaci è assoggettata alle norme che regolano l’esercizio di un impresa commerciale individuale da parte degli incapaci. Soci possono essere anche altre società, in particolare società di capitali.

La ragione sociale. Costituita dal nome di uno o più soci, con l’indicazione del rapporto sociale.

I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società.

La sede della società e le eventuali sedi secondarie.

L’oggetto sociale.

I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.

Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera.

I criteri di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.

La durata della società.

Ai fini della registrazione non tutte queste indicazione sono necessarie, in particolare la 3 e la 8. La libertà di forma per la costituzione delle società di persone incontra un limite quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti. Ad esempio, è necessaria la forma scritta a pena di nullità per il conferimento di beni immobili.

 

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