Nozione. Procedimento
Costituisce modificazione dello statuto di una s.p.a. ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale, che può consistere sia nell’inserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti. Le modificazioni dello statuto possono variamente incidere sulla preesistente struttura organizzativa della società . Le modificazioni dello statuto rientrano nella competenza dell’assemblea dei soci in sede straordinaria.
La delibera è perciò adottata con le maggioranze previste in via generale per l’assemblea straordinaria o, nelle società non quotate, con quelle più elevate stabilite per modifiche di particolare rilievo: cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, proroga della società , revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all’estero, emissioni di azioni privilegiate, trasformazione eterogenea, esclusione o limitazione del diritto di opzione. Negli ultimi due casi indicati, sono eccezionalmente richieste maggioranze rafforzate anche nelle società quotate.
Le delibere modificative dello statuto erano originariamente soggette ad omologazione da parte del tribunale. La soppressione del controllo giudiziario sullo statuto ed il conseguente affidamento al notaio dei relativi compiti di controllo, non hanno fatto venire del tutto meno il controllo giudiziario sulle delibere modificative dello statuto, ma lo hanno reso eventualmente facoltativo.
Infatti in base all’attuale disciplina è il notaio che ha verbalizzato la delibera dell’assemblea che verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e, entro 30 giorni, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito, allegando le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro, a sua volta, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne da comunicazione tempestiva agli amministratori.
Nei 30 giorni successivi questi possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, oppure ricorrere al tribunale affinché lo stesso, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ordini con proprio decreto soggetto a reclamo l’iscrizione. In caso di inerzia degli amministratori la delibera è inefficace. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione e quindi non può essere eseguita prima della stessa.
La sostituzione in fatto del controllo giudiziario col controllo notarile suggerisce tale cautela, anche perché i tempi per l’iscrizione si sono notevolmente ridotti. E’ poi facile intuire che, di fronte al rifiuto del notaio, estremamente rari saranno i casi di ricorso al tribunale per l’omologazione. Per ogni modificazione dello statuto ne deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale, nella sua redazione aggiornata.