Art 3 l.287/1990 e art . 82 TCE vietano rispettivamente “l’abuso” e lo “sfruttamento abusivo” di una posizione dominante ed anch’essi, come avviene in tema di intese restrittive, contengono poi un’indicazione esemplificativa di comportamenti che sono ritenuti di per sé ricadere sotto il divieto. Ci sono alcuni problemi importanti. Bisogna precisare il mercato rispetto a cui può dirsi sussistente una posizione dominante: la questione dipende da un’analisi non agevole del caso concreto e per essa può risultare di ausilio il criterio che invita a simulare una posizione di monopolio ed a considerare come mercato rilevante quello in cui un monopolista potrebbe fissare un prezzo superiore a quello concorrenziale e mantenerlo per un sufficiente periodo di tempo. Ugualmente complesso è l’altro problema della situazione di dominio che rende applicabili le disposizioni cui si accenna. Anche qui bisogna vedere se l’impresa può ostacolare una concorrenza e adottare comportamenti indipendenti verso gli altri operatori. Oltre ciò sia la norma nazionale che quella comunitaria discorrono di “una o più imprese” come soggetti in posizione dominante: ciò porterà ad assumere l’adozione di un concetto di “impresa” come unità decisionale indipendente che può comprendere anche a questi fini gli stessi gruppi e dall’altra parte che la disciplina deve intendersi riferire anche alle ipotesi in cui la situazione riguarda una pluralità di imprese specie nell’ipotesi di accordi.

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