Le intese restrittive
 Sia il sistema nazionale che quello comunitario si riferiscono a tre fattispecie vietate_ le intese restrittive, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni. Per quanto riguarda le intese restrittive i due sistemi forniscono una definizione generale delle fattispecie vietate e una elencazione delle operazioni che vengono ritenute comprese nel divieto. Entrambi i legislatori non si limitano a vietare i formali accordi contrattuali ma si riferiscono anche a pratiche concordate e quindi a quei comportamenti consapevolmente comuni a più imprese e a decisioni e deliberazioni di associazioni di imprese e simili. Entrambe le discipline prevedono che le intese restrittive della concorrenza siano di per sé vietate ma prevedono la possibilità di deroghe o esenzioni nel caso l’intesa sia giustificata nella prospettiva del progresso economico e vada a favore dei consumatori.
L’operatività di tali deroghe è però diversa nei due ordinamenti. Il legislatore italiano le intese restrittive sono considerate di per sé vietate salvo che non siano autorizzate dall’autorità garante per la concorrenza ed il mercato mentre il legislatore europeo prevede il sistema della eccezione legale ossia la regola per la quale le intese restrittive che rispettano i criteri previsti per la deroga sono di per sé lecite indipendentemente da una previa decisione in tal senso (salvo la sussistenza dell’onere della prova a carico dell’impresa per quanto riguarda la sussistenza di tali condizioni).
In entrambi gli ordinamenti alla violazione del divieto consegue la nullità delle intese anche se tale tipo di sanzione può risultare non efficace in quanto gli accordi, sia pure invalidi, possono essere volontariamente eseguiti dalle parti o può trattarsi di comportamenti di fatto come le pratiche concordate, per le quali la sanzione della nullità non è significativa.. Pertanto la disciplina europea prevede che la commissione possa infliggere alle imprese ammende o penalità di mora e la disciplina italiana prevede l’applicazione da parte dell’autorità di sanzioni amministrative calcolate sul fatturato delle imprese interessate.
L’abuso di posizione dominante
La normativa italiana e quella comunitaria vietano rispettivamente l’abuso e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante stabilendo una serie di comportamenti che sono ritenuti di per sé ricadenti sotto il divieto. E’ ovvio che tra le intese restrittive e l’abuso di posizione dominante vi è una stretta connessione in quanto le prime possono essere lo strumento per creare quella situazione di dominio che funge da presupposto per il secondo e ciò rende possibile il cumulo delle due discipline. E’ anche ovvio che entrambe le discipline, italiana e comunitaria, non considerano illecita di per sé una posizione dominante ma solo il suo abuso o il modo in cui essa è stata conseguita.
Le concentrazioni
La disciplina italiana e quella comunitaria vietano le operazioni di concentrazione quando comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale la concorrenza e quando ostacolano in modo significativo la concorrenza nel mercato comune o in una parte di esso in particolare grazie alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. Entrambe le normative pongono dei livelli quantitativi individuati con riferimento al fatturato delle imprese coinvolte stabilendo l’obbligo di comunicare l’operazione di concentrazione alla Autorità nazionale o alla commissione Ce. Nella normativa italiana l’autorità può disporre il divieto di attuare la concentrazione prima degli accertamenti volti a verificarne la compatibilità con il sistema mentre nella normativa comunitaria tale divieto opera automaticamente.
Anche per le concentrazioni l’eventuale problema di coordinamento tra la normativa italiana e quella comunitaria opera nel senso della prevalenza della seconda Il criterio regolante è quello della dimensione comunitaria dell’operazione che se è raggiunta fa sì che la disciplina applicabile sia solo quella comunitaria. La nozione di concentrazione in entrambe le disciplina comprende la fusione tra imprese, gli acquisti di imprese o del controllo su di esse.
Conseguenza dell’attuazione di concentrazioni ritenute incompatibili con il sistema antitrust è l’applicazione di sanzioni pecuniarie e l’adozione delle misure necessarie per ripristinare nel mercato condizioni di concorrenza effettiva il che può essere raggiunto soprattutto grazie alla dissoluzione della concentrazione mediante separazione tra le imprese. Anche per le concentrazioni al pari di quello che avviene per le intese restrittive (ma non per l’abuso di posizione dominante) sono previste deroghe al divieto generalmente imposto le quali però possono essere concesse dall’autorità solo in base a criteri preventivamente determinati dal governo e per rilevanti interessi dell’economia nazionale nell’ambito della integrazione europea.