L’attuale disciplina generale delle società cooperative si basa sulla distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative.

Le prime godono di tutte le agevolazioni previste per le società cooperative, le seconde invece non godono delle agevolazioni di carattere tributario.

Elementi caratterizzanti le cooperative a mutualità prevalente sono:

a) la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve soci cooperatori ( art. 2514 );

b) la circostanza che la loro attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci ( cooperative di consumo), ovvero deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci ( cooperative di lavoro) o beni e servizi dagli stessi apportati ( cooperative di produzione e lavoro).

Perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente società che per due esercizi non rispettino tali condizioni ( art. 2545-octies).

le società cooperative a mutualità prevalente sono tenute ad iscriversi in apposito albo delle società cooperative, tenuto a cura del ministero delle attività produttive.

L’atto costitutivo deve stabilire le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica con i soci e dei relativi rapporti deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. L’atto costitutivo deve inoltre stabilire se la società può svolgere la propria attività anche con terzi.

I caratteri strutturali

Non poche sono le novità introdotte col codice del 1942 per orientare l’attività sociale verso il perseguimento dello scopo mutualistico e per impedire che la stessa sia infatti indirizzata verso finalità prevalentemente educative e speculative.

a) è previsto un numero minimo di soci per la costituzione la sopravvivenza della società. Nel contempo si ritiene che soci cooperatori siano in possesso di specifici requisiti soggettivi.

b) sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuale di utili agli stessi distribuibili.

c) le variazioni del numero delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale e non comportano modificazioni dell’atto costitutivo.

d) ogni socio cooperatore persona fisica a in assemblea un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni. È così capovolta la regola di funzionamento propri delle società di capitali ( numero di voti proporzionato al numero delle azioni) ed è introdotto il principio “una testa-un voto”. Principio che sottolinea il rilievo della persona dei soci anche nel funzionamento della società e nell’indirizzo dell’attività comune.

e) le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell’autorità governativa al fine di assicurarne il regolare funzionamento amministrativo e contabile.

 

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