L’assemblea dei soci

L’atto costitutivo deve determinare le modalità di convocazione dell’assemblea, tali modalità devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; se nulla è previsto nell’atto costitutivo, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

La convocazione può essere fatta da ogni socio, on più dai soli amm.
Sul piano formale, è stata soppressa la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria; ma in effetti la distinzione continua a sussistere in quanto le delibere che hanno per oggetto modifiche dell’atto costitutivo devono essere adottate con una maggioranza qualificata superiore a quella prevista in generale per le altre delibere assembleari e devono risultare da un verbale redatto da notaio.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo i soci possono farsi rappresentare in assemblea.
Se nulla è previsto nell’atto costitutivo l’assemblea deve tenersi presso la sede sociale. Con la riforma cambiano le maggioranze richieste dalla legge. Il quorum costitutivo è fissato nella metà del capitale sociale e il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni relative alla modificazioni dell’atto costitutivo e alle decisioni di compiere operazioni relative alla modificazione dell’oggetto sociale e
dei diritti dei soci, il quorum deliberativo è pari ad almeno la metà del capitale sociale. Il presidente dell’assemblea è nominato nell’atto costitutivo, in mancanza di previsione è eletto con il voto della maggioranza dei presenti.
Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Anche in assenza di convocazione assemblea totalitaria (caratterizzata
dalla presenza necessaria di tutti i soci) la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
I verbali delle assemblee e tutte le decisioni dei soci devono essere riportate nel libro delle decisioni dei soci

L’annullamento e la nullità delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Sono Annullabili: – le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo; quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza.
Come vedremo tra poco, possono impugnare tutti i soci che non hanno consentito, dunque, a differenza delle Spa, non serve una partecipazione di almeno il 5% del capitale.
Inoltre, nelle Spa è possibile il risarcimento verso i soci danneggiati dalla decisione invalida, qui ovviamente no, poiché non può gravare sullo stesso che impugna, o sugli altri sfavorevoli.

(Impugnazione : soci che non vi hanno consentito, amministratore e collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Nel caso di decisioni annullabili che siano state impugnate, il tribunale può assegnare un termine non superiore a 180 giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Sono anche annullabili le decisioni in conflitto di interessi, a condizione che siano potenzialmente dannose per la società e siano assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi).

Sono nulle: – le decisioni che hanno oggetto illecito o impossibile; quelle prese in assenza assoluta di informazione.
(Possono essere impugnate da chiunque abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.)
Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Per quanto attiene alla disciplina dell’invalidità delle decisioni dei soci, nelle SRL è stata posta una normativa in parte autonoma rispetto a quella delle SPA.
È simile il rapporto tra la disciplina dell’annullabilità e quella della nullità, in quanto la prima ha una portata generale anche nelle SRL riguardando “tutte le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della
legge o dell’atto costitutivo”.

Differente è invece la disciplina della legittimazione all’impugnazione che nelle SRL può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito: non tanto perchè questa formulazione nella quale vanno ricompresi i soci contrari e astenuti, si spiega con il fatto che la disciplina dell’invalidità è applicabile anche alle decisioni prese senza riunione assembleare, in relazione alle quali non è concepibile che vi possano essere soci assenti, quanto perchè a differenza di quanto è prescritto per le SPA, nelle SRL non è richiesto che i soci impugnanti abbiano una partecipazione qualificata, cioè corrispondente ad una certa misura minima del capitale sociale (5%).
L’impugnazione può essere proposta anche da ciascun amministratore e dal
collegio sindacale. Tutte le impugnazioni devono avvenire entro 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel corrispondente libro delle decisioni dei soci.

Meno differente rispetto a quella delle SPA è la disciplina dell’annullamento delle delibere nelle Srl annullamento che nelle SPA non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto, mentre nelle SRL è richiesto un provvedimento del tribunale il quale “qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a 180 giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Tuttavia qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

La nullità

Il Codice dispone che nelle SRL sono nulle le decisioni che senza modificare l’atto costitutivo, hanno un oggetto illecito o impossibile; la loro impugnazione deve avvenire entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro dei soci; che possono essere impugnate senza limiti di tempo soltanto le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Quando nelle SRL le deliberazioni dei soci sono adottate in forma assembleare, esse sono nulle anche nei casi di mancata convocazione dell’assemblea e di mancanza
del verbale.
Sono nulle anche le decisioni dei soci prese in assenza assoluta di informazione: norma che non vi è ragione di applicare solo alle deliberazioni assembleari e quindi va riferita anche alle decisioni non assembleari (ipotesi in cui infatti è disposto che dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il contenuto della stessa).

Anche nelle SRL trovano applicazione le seguenti regole:

1) la rilevanza della partecipazione e alla votazione di persone non legittimate, dei voti invalidi o dell’errato computo dei voti, della incompletezza o inesattezza del verbale, ma solo se queste impediscono l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa deliberazione;

2) la disciplina della sospensione dell’esecuzione della deliberazione che va decisa dal giudice designato per la causa di merito, sentiti gli amministratori e i sindaci, valutando il pregiudizio che subirebbe l’impugnante e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della decisione;

3) la disciplina della sanatoria della nullità della decisione;

4) le limitazioni alle impugnative per nullità relative alle deliberazioni di aumento del capitale, di riduzione volontaria dello stesso e di emissione di titoli di debito.

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