L’art. 2462 co. 1 dispone che nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tale tipo di società, quindi, costituisce un modello di società di capitali, sebbene sia suscettibile di ricevere un’accentuata impronta personalistica.

Essa ha fatto la sua apparizione negli ordinamenti in un momento successivo all’apparizione della società per azioni, volendo rappresentare uno strumento polifunzionale, più agile di quest’ultima, destinato ad inserirsi tra di essa e le società di persone:

  • da un lato, mantenendo all’esercizio collettivo dell’impresa il grado di spersonalizzazione sufficiente a consentire di imputare pienamente l’impresa stessa alla società.
  • dall’altro, mantenendo rilevanza alla componente personale, al legame con e tra le persone dei soci, e presupponendo una ben più stretta loro partecipazione alla vita sociale.

Gli elementi principali della s.r.l. sono i seguenti:

  • gli amministratori, almeno di regola, sono scelti tra i soci.
  • la quota di partecipazione non è fissata astrattamente in una somma predeterminata, ma si configura in relazione alla sua appartenenza al socio.
  • ogni socio è titolare di una quota, quale che ne sia l’entità e quale che sia la porzione di capitale che essa rappresenta.
  • è vietato emettere azioni a rappresentare la partecipazione e questa non può fare oggetto di sollecitazione all’investimento. Ne segue l’impossibilità per la s.r.l.:
    • di fare ricorso al mercato del capitale di rischio.
    • di emettere obbligazioni.

La recente riforma ha voluto accentuare queste caratteristiche distintive, affrancando la disciplina della s.r.l. dal precedente sistematico rinvio a quella della società per azioni (anche a livello terminologico) e delineandone compiutamente le caratteristiche.

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