Tra le funzioni di cui gli amministratori sono investiti vi è quella di rappresentanza della società. In presenza di un consiglio di amministrazione, gli amministratori investiti del potere di rappresentanza devono essere indicati nello statuto. Se più sono gli amministratori con rappresentanza, deve essere specificato se essi hanno il potere di agire disgiuntamente (firma disgiunta) o congiuntamente (firma congiunta).
Di regola la rappresentanza della società è attribuita, disgiuntamente o congiuntamente, al presedente del consiglio di amministrazione e/o ad uno o più amministratori delegati. In base all’attuale disciplina il potere di rappresentanza degli amministratori è generale. Essi hanno inoltre la rappresentanza processuale, attiva e passiva, della società. La rappresentanza della società conferita ad altri soggetti può aggiungersi, ma non può sostituire quella degli amministratori.
Due sono i principi cardine secondo l’attuale disciplina.
- E’ inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza di potere rappresentativo dovuta ad invalidità dell’atto di nomina. Infatti, intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di nomina, le cause di nullità e di annullabilità della nomina degli amministratori con rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. In mancanza, la società resta vincolata dagli atti compiuti dagli amministratori invalidamente nominati.
- La società inoltre resta vincolata verso i terzi anche se gli amministratori hanno violato eventuali limiti posti dallo statuto ai loro poteri di rappresentanza. Ad esempio, nello statuto è previsto che i poteri degli amministratori sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione, ovvero che gli atti superiori ad un determinato ammontare o di un determinato tipo devono essere preventivamente deliberati dall’assemblea dei soci.
Tali limitazioni sono certamente consentite e dovrebbero essere opponibili ai terzi una volta iscritte nel registro delle imprese. Così è per le società di persone e così era in passato per la stessa s.p.a.
Con l’attuale disciplina non è stata invece riprodotta l’ulteriore disposizione, di origine comunitaria, che precludeva alla società di opporre ai terzi di buona fede l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società; degli atti cioè che non rientravano nell’attività di impresa determinata dallo statuto. Restano invece opponibili ai terzi i limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori.
Ad esempio, il caso dell’amministratore unico e dell’amministratore delegato che stipuli un contratto in conflitto di interessi con la società. Il contratto sarà annullabile su richiesta della società, se il conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile dal terzo. È il caso ancora dell’assunzione di partecipazioni in società a responsabilità illimitata, senza la prescritta delibera dell’assemblea.