Il codice del 1942 vietava la costituzione di una società per azioni da parte di una singola persona e sanciva la nullità della società in mancanza di pluralità di soci fondatori. Stabiliva inoltre la responsabilità illimitata del socio nelle cui mani si concentravano tutte le azioni nel corso della vita della società, in caso di insolvenza di quest’ultima (art. 2362). Identici principi erano dettati anche per le società a responsabilità limitata (s.r.l.). La riforma del 2003 ha provveduto a ridefinire anche la disciplina della s r l unipersonale.

Infatti, in base all’attuale disciplina:

a) è consentita la costituzione della società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore (art. 2328, 1 comma);

b) anche nella società per azioni unipersonale per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo altri casi eccezionali.

L’unico socio fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331, 2 comma). Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, l’unico socio è tenuto infatti a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in danaro. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art. 2342, 2 e 4 comma).

Per consentire ai terzi di conoscere agevolmente se la società è unipersonale, negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha unico socio. Per consentire l’agevole identificazione dell’unico socio, i dati anagrafici dello stesso, devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori (art. 2362). L’omissione di tale pubblicità impedisce che operi per l’unico socio il beneficio della responsabilità limitata.

Una particolare disciplina è stata introdotta per assicurare maggiore trasparenza ai rapporti che intercorrono fra società ed unico socio. Si stabilisce infatti che i contratti fra società ed unico socio e operazioni a favore dello stesso sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2362, 5 comma).

Per quanto riguarda il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, oggi per la società per azioni unipersonale vale la regola opposta rispetto a quella dettata dal codice del 1942: l’unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Sono tuttavia previste due eccezioni (art. 2325, 2 comma) che comportano, in caso di insolvenza della società, la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni sono allo stesso appartenute:

A) l’unico socio risponde illimitatamente quando non sia osservata la disciplina dell’integrale liberazione dei conferimenti;

B) l’unico socio risponde inoltre fino a quando non sia stata attuata la specifica pubblicità dettata per la Spa unipersonale dall’art. 2362. In entrambi i casi la responsabilità illimitata dell’unico azionista ha carattere sussidiario, in quanto può essere fatta valere dai creditori solo in caso di insolvenza della società.

La responsabilità illimitata viene meno per le obbligazioni sociali sorte dopo che i conferimenti sono stati eseguiti o dopo che la pubblicità è stata effettuata. Con la riforma del 2003 sono stati soppressi gli altri due casi di perdita del beneficio della responsabilità limitata previsti dalla disciplina del 1993: unico socio che sia una persona giuridica ed unico socio che sia socio unico di altra società di capitali.

Dal LIBONATI. La costituzione della società da parte di un unico socio, per atto unilaterale, è consentita dall’ art. 2328.1. Gli artt. 2325.2 e 2362 dettano peraltro al riguardo ulteriori regole. Anzitutto sotto il profilo dell’ informazione ai terzi: quando vi sia un unico socio, e altresì quando cambi la persona dell’ unico socio, entro 30 gg dalla data di iscrizione sul libro soci del trasferimento da cui l’ unicità di possesso azionario si desume gli amministratori devono e l’ unico socio o colui che cessa di essere tale possono depositare per l’ iscrizione nel registro delle imprese dichiarazione contenente indicazione del cognome e del nome o della denominazione, della data e della cittadinanza dell’ unico socio.

Una dichiarazione deve essere depositata presso l’ ufficio del registro anche quando si ricostruisce la pluralità dei soci. La pubblicità adesso segnalata è indispensabile affinchè il socio unico si conservi limitatamente responsabile in caso di insolvenza della società. A soli fini d’ informazione, invecem l’ art. 2250, ult. comma prescrive che negli atti e nella corrispondenza sia indicato che si tratta di società con unico socio. In secondo luogo quanto all’ efficacia verso i creditori sociali dei contratti stipulati fra società e unico socio. Questi infatti sono opponibili, appunto nei confronti dei creditori sociali, solo se risultano dal libro delle adunanze o delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, oppure da atto scritto avente data certa anteriore all’ eventuale pignoramento.

Infine quanto alla responsabilità del socio unico: in principio, anche in caso di accentramento delle azioni in unica mano si conserva la regola ai sensi della quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Peraltro, in caso di insolvenza della società il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo nel quale le azioni sono appartenute ad una sola persona se i conferimenti non siano stati effettuati nel rispetto dell’ art. 2342, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’ art. 2362. Ne discende che la figura dell’ unico socio, e la stessa costituzione per atto unilaterale sono ammesse dall’ ordinamento, prescrivendosi però particolari misure a protezione dei terzi e disponendo disciplina idonea ad evitare abusi.

 

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