E’ la persona preposta all’esercizio di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa cioè la persona che ha nell’impresa un potere di autonomia e iniziativa praticamente equivalente a quello dell’imprenditore in una cerchia di attività costituenti un’unità organica. La figura si caratterizza allora per la natura dell’incarico che gli è attribuito che può portarlo anche a esercitare un’attività (potere di gestione) a cui si aggiunge necessariamente il potere di rappresentanza. Normalmente l’imprenditore può riservare per se il compimento di certi atti o rimettere il compimento a più persone insieme, ma questo lo può fare solo con una espressa limitazione dei poteri dell’institore: se mancano queste limitazioni, allora i poteri di gestione/rappresentanza si commisurano all’incarico attribuito estendendosi a tutti gli atti pertinenti all’incarico. L’institore può compiere ogni atto pertinente all’esercizio dell’impresa nei limiti della preposizione ex 2204 (se ad esempio riguardano l’impresa, i poteri si estendono a tutti gli atti relativi al suo esercizio). L’institore però non potrà trasformare o alienare l’azienda o impiegare il capitale in altre imprese. Egli ex 2204 può alienare immobili e concedere ipoteche previa autorizzazione dell’imprenditore: quest’ultima non è necessaria se il commercio di immobili è l’oggetto dell’impresa. Le limitazioni possono però riguardare singoli atti o singole categorie di atti ma non possono vuotare di contenuto la preposizione institoria, altrimenti essa diviene non riconoscibile. L’institore ha legittimazione processuale attiva e passiva per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti esplicando le sue funzioni: la dottrina dominante ha detto che la rappresentanza processuale si presume conferita all’institore. Tutto ciò non esclude quella dell’imprenditore. La preposizione institoria non richiede particolare forma tranne nei casi in cui gli atti fatti dall’institore necessitano di una certa forma a pena di nullità: se ciò non è rispettato anche la preposizione institoria o il potere di fare quell’atto debbono risultare da atto scritto ex 1392. Inoltre la procura institoria soggetta a pubblicità nel registro delle imprese richiede atto scritto per la pratica attuazione della pubblicità ex 2206 (è un onere quindi per l’attuazione della pubblicità quindi l’opponibilità a terzi: se non c’è iscrizione, le limitazioni della rappresentanza non sono opponibili ai terzi che non le conoscevano quindi i terzi contano sulla generalità della rappresentanza finché le limitazioni non siano rese pubbliche nelle forme di legge o non siano a loro conoscenza). A seguito della preposizione institoria incombono sull’institore gli stessi obblighi dell’imprenditore; l’institore agisce in nome dell’imprenditore e assume obbligazione personale se omette di far conoscere al terzo di esser institore, ma la legge ex 2208 prevede responsabilità dell’imprenditore per atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa per cui è preposto, a patto che l’institore agisca in esplicazione dell’incarico affidatogli. Il fondamento di ciò si trova nella contemplatio domini cioè agire cm rappresentante dell’imprenditore: ciò si presume negli atti fatti in esplicazione della preposizione institoria e quindi l’imprenditore è vincolato.

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