Il recesso
E’ il potere del socio di sciogliersi unilateralmente dal contratto sociale con effetti ex nunc, che il legislatore riconosce al socio per controbilanciare gli svantaggi che gli potrebbero derivare dall’ applicazione del principio della maggioranza.
Le ipotesi legali al riguardo sono:
a) in qualunque momento, se la società a responsabilità limitata è a tempo indeterminato, con un obbligo di preavviso di almeno 180 gg o di quello maggiore stabilito dall’ atto costitutivo (cosiddetto recesso ad nutum).
b) quando non abbia concorso all’ assunzione di una deliberazione riguardante:
-il cambiamento dell’oggetto o del tipo sociale;
-la fusione o la scissione della società;
-la revoca dello stato di liquidazione;
-il trasferimento della sede sociale all’ estero;
-l’ eliminazione di una delle cause di recesso previste dall’ atto costitutivo;
-il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’ oggetto sociale o dei diritti dei soci.
c) nei casi previsti in sede di disciplina delle attività di direzione e coordinamento.
Le ipotesi convenzionali:
a) in tal caso nel contratto sociale saranno indicate ipotesi e modalità;
b)il valore della partecipazione va calcolato in proporzione al capitale sociale determinato tenendo conto del valore di mercato al momento dell’ esercizio del recesso;
c) deve essere eseguito entro 180 gg dalla comunicazione del recesso alla società;
d) può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni o da parte di 1/3 individuato dagli stessi soci;
e) in caso di mancato collocamento, il rimborso avviene utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale;
f) se la riduzione del capitale sociale non consente il rispetto dell’ art. 2482, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
L’ esclusione del socio
L’ autonomia dei soci, secondo la riforma, può spingersi fino a prevedere casi di esclusione dei soci, motivati dalla sussistenza di una giusta causa (art. 2473bis). In tal caso il legislatore ha disposto l’ applicazione della disciplina dettata in tema di recesso del socio, tranne per quanto concerne il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
La liquidazione avviene con gli stessi processi valutativi previsti per il caso di rimborso a favore del socio recedente. L’ art. 2473bis non prevede misure punitive, nemmeno quando l’ esclusione sia ricondotta a fattispecie sostanzialmente di inadempimento. Resta però sempre salva l’ azione di risarcimento, ove ne ricorrano i presupposti, da parte della società, nei confronti del socio escluso.
Il rimborso può avvenire o mediante acquisto da parte dei soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da un terzo individuato dai soci medesimi, oppure direttamente da parte della società utilizzando riserve disponibili. E’ vietato invece il rimborso della quota al socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.