Il factoring è una nuova tecnica contrattuale di origine statunitense sviluppatasi per rispondere alle esigenze delle imprese che effettuano continue vendite a credito nei confronti di una clientela numerosa e diversificata.

Queste imprese si trovano perciò a dover gestire una notevole massa di crediti, sopportando una serie di costi per la riscossione e l’eventuale contenzioso.

È molto più comodo e meno costoso, soprattutto per le imprese di media e piccola dimensione, potersi rivolgere a qualcuno che sia in grado di risolvere in modo stabile e unitario questa esigenza.

Sono così nate le imprese di factoring, imprese specializzate nella gestione dei crediti di impresa e che offrono con un unico contratto di durata (il contratto di factoring) tutti i relativi servizi, che sono essenzialmente 4: tenuta della contabilità debitori; gestione dell’incasso dei crediti e dell’eventuale contenzioso; eventuale concessione di anticipazioni sull’importo dei crediti; eventuale assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza.

Il cliente che stipula un contratto di factoring può usufruire nel tempo di tutte o solo di alcuni tipi di prestazioni, pagando per ciascuna un compenso predeterminato.

Nella prassi operativa italiana, il contratto di factoring è stato strutturato utilizzando l’istituto della cessione del credito.

Il nucleo essenziale del contratto di factoring è costituito infatti dalla cessione dei crediti e, più esattamente, si è in presenza di una cessione globale di crediti pecuniari futuri verso corrispettivo.

Pertanto, con il contratto di factoring l’imprenditore cedente cede in massa al factor tutti i propri crediti presenti e futuri, il quale a sua volta si obbliga a gestire e riscuotere i crediti cedutigli.

L’accordo di cessione globale determina l’automatico trasferimento dei crediti futuri al factor man mano che gli stessi vengono ad esistenza senza che siano necessari ulteriori specifici atti traslativi dei singoli crediti. Il fornitore dovrà consegnare al factor tutti i documenti probatori dei crediti cedutigli e notificare al debitore l’intervenuta cessione.

La cessione avviene di regola pro solvendo: il cedente garantisce cioè la solvenza del debitore ceduto. Inoltre, il relativo importo, dedotta la commissione a favore del factor, è di regola messo a disposizione del cedente solo dopo l’incasso.

Il cessionario può tuttavia rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia della solvenza (cessione pro soluto). In tal caso il factor assicura al fornitore il pagamento del credito anche in caso di inadempimento del debitore ed in tale evenienza il relativo importo è messo a disposizione alcuni mesi dopo la scadenza.

Il factor può anche concedere anticipazioni sull’ammontare dei crediti ceduti. Le anticipazioni di regola non superano una determinata percentuale del valore nominale del credito ceduto. Inoltre, se la cessione è pro solvendo, le stese devono essere restituite qualora il debitore non paghi.

 

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