Il factoring è una nuova tecnica contrattuale di origine statunitense sviluppatasi per rispondere alle esigenze delle imprese che effettuano continue vendite a credito nei confronti di una clientela numerosa e diversificata.

Queste imprese si trovano perciò a dover gestire una notevole massa di crediti, sopportando una serie di costi per la riscossione e l’eventuale contenzioso.

È molto più comodo e meno costoso, soprattutto per le imprese di media e piccola dimensione, potersi rivolgere a qualcuno che sia in grado di risolvere in modo stabile e unitario questa esigenza.

Sono così nate le imprese di factoring, imprese specializzate nella gestione dei crediti di impresa e che offrono con un unico contratto di durata (il contratto di factoring) tutti i relativi servizi, che sono essenzialmente 4: tenuta della contabilità debitori; gestione dell’incasso dei crediti e dell’eventuale contenzioso; eventuale concessione di anticipazioni sull’importo dei crediti; eventuale assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza.

Il cliente che stipula un contratto di factoring può usufruire nel tempo di tutte o solo di alcuni tipi di prestazioni, pagando per ciascuna un compenso predeterminato.

Nella prassi operativa italiana, il contratto di factoring è stato strutturato utilizzando l’istituto della cessione del credito.

Il nucleo essenziale del contratto di factoring è costituito infatti dalla cessione dei crediti e, più esattamente, si è in presenza di una cessione globale di crediti pecuniari futuri verso corrispettivo.

Infatti, con il contratto di factoring un imprenditore cede ad un altro imprenditore (detto factor) i crediti sorti, o che possono venire a sorgere anche in dipendenza di rapporti futuri, nei confronti dei propri clienti (ad esempio, crediti da forniture o da servizi).

L’accordo di cessione globale determina l’automatico trasferimento dei crediti futuri al factor man mano che gli stessi vengono ad esistenza senza che siano necessari ulteriori specifici atti traslativi dei singoli crediti. Il fornitore dovrà consegnare al factor tutti i documenti probatori dei crediti cedutigli e notificare al debitore l’intervenuta cessione.

La disciplina

L’attività di factoring deve essere esercitata esclusivamente da imprese bancarie, o da imprese finanziarie iscritte nell’elenco generale il cui oggetto sociale preveda l’acquisto di crediti di impresa. E precisamente, essa, può avere una duplice funzione:

sia quella di finanziamento delle attività commerciali
e sia di riscossione dei crediti d’impresa. Ovviamente tutto questo dietro il pagamento di un corrispettivo.

La cessione dei crediti futuri è ammissibile solo se vi è l’indicazione dei debitori ceduti e solo se si tratta di crediti che sorgeranno da contratti da stipulare entro il biennio successivo alla stipula dell’atto di cessione.

La cessione avviene di regola pro solvendo: il cedente garantisce cioè la solvenza del debitore ceduto. Inoltre, il relativo importo, dedotta la commissione a favore del factor, è di regola messo a disposizione del cedente solo dopo l’incasso.

Il cessionario può tuttavia rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia della solvenza (cessione pro soluto). In tal caso il factor assicura al fornitore il pagamento del credito anche in caso di inadempimento del debitore ed in tale evenienza il relativo importo è messo a disposizione alcuni mesi dopo la scadenza.

Il factor si obbliga a versare al cedente le somme corrispettive dei crediti ceduti dopo l’incasso (per quelli ceduti “pro soluto”ad una data convenuta, alcuni mesi dopo la scadenza).

Sui crediti non esigibili il factor può anche accettare di concedere anticipazioni al cedente, il quale così – oltre ai risparmi di gestione per non doversi occupare della riscossione dei propri crediti – può ottenere anche un finanziamento della propria attività economica.

Per quanto riguarda l’efficacia della cessione nei confronti dei terzi diciamo che l’impresa di factoring può rendere opponibile ai terzi la cessione dei crediti  nei modi diversi previsti dall’articolo 1265 del codice civile; ma anche se non vi è stata la notifica o non è avvenuta l’accettazione del debitore dell’atto di cessione, questa è ugualmente opponibile ai terzi, se il factor abbia pagato – in tutto o in parte – il corrispettivo della cessione, e se il pagamento ha data certa: in tal caso, infatti, l’atto di cessione è opponibile sia ai terzi creditori del cedente, i quali abbiano pignorato il credito dopo la data di pagamento;

sia ai terzi altri cessionari dello stesso credito, i quali a loro volta non abbiano reso efficace il loro atto di acquisto anteriormente alla data del pagamento. E’ tuttavia egualmente liberato il debitore ceduto che abbia pagato un altro cessionario, prima che il factor gli abbia notificato l’atto di cessione, o prima che lo stesso debitore abbia accettato la cessione (art. 1264 c.1).

Questa disciplina (cioè della legge 1991/52) è applicabile solo se l’attività di acquisto dei crediti di impresa è esercitata da imprese bancarie o finanziarie; in mancanza, ai contratti di factoring rimane applicabile la disciplina della cessione dei crediti secondo le norme del codice civile.

Le imprese di factoring hanno predisposto condizioni generali di contratto, in cui al factor sono tra l’altro attribuiti poteri di controllo sulle scritture contabili del cedente, ed in cui si pongono a carico di quest’ultimo una serie di obblighi la cui violazione può condurre alla risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 (clausola risolutiva espressa).

 

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