Con il contratto di riporto una persona (riportato) trasferisce in proprietà ad un’altra persona (riportatore) titoli di credito di una determinata specie per un prezzo determinato e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, al termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie contro il rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Il contratto di riporto è un contratto reale che si perfeziona con la consegna dei titoli mentre l’obbligazione del riportatore è una obbligazione di genere

La funzione pratica del riporto è quindi quella di un prestito garantito che può attuarsi in un duplice senso: il proprietario dei titoli ha bisogno di una somma di denaro e non intende privarsi definitivamente della proprietà dei titoli o una persona ha bisogno di un prestito di titoli che non intende acquistare definitivamente (es. vuole procurarsi una partecipazione azionaria in occasione di una assemblea di una società). Nella prima ipotesi la garanzia è data dal trasferimento della proprietà dei titoli, nel secondo caso dal versamento del prezzo. Nella prima ipotesi il corrispettivo è dovuto dal riportato e viene corrisposto attraverso un aumento del prezzo stabilito all’atto del trasferimento iniziale (riporto), nella seconda il corrispettivo è dovuto dal riportatore e viene corrisposto mediante una diminuzione del prezzo iniziale (deporto).

Occorre dire che il riporto è un contratto unico in quanto sulla base dell’originario consenso trovano origine e giustificazione tutti gli effetti che derivano dal contratto stesso. In questo contratto unico le due operazioni di scambio servono a realizzare lo scopo fondamentale che le parti si propongono ossia la temporaneità del trasferimento e tale scopo si attua sulla base di un duplice trasferimento, ciascuno dei quali se pur consacrato nello stesso contratto e frutto della stessa volontà conserva la sua autonomia.

Ne consegue che le vicende relative al secondo trasferimento non possono in nessun modo influire sul primo trasferimento rispetto al quale quindi l’esecuzione rappresenta il momento di perfezione del contratto. Se pertanto gli obblighi assunti con riferimento al secondo trasferimento non saranno eseguiti al termine fissato soltanto rispetto ad essi si determineranno gli effetti dell’inadempimento e quindi la possibilità di scegliere tra adempimento coattivo e risoluzione.

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